LA NOSTRA MISSIONE
Agenzia Investigativa Autorizzata “antifrode assicurativa”
Attività investigativa preventiva
Art. 391-nonies Codice di procedura penale
In particolare, l'art. 391-nonies c.p.p. prevede che l'investigatore privato, munito di apposito mandato, possa svolgere attività investigativa preventiva, per la sola eventualità che si instauri un procedimento penale.
La Divisione Antifrode Assicurativa Agenzia Idfox ® srl since 1991;
individuando chi, con frodi o raggiri, tenta ingiusti profitti con presunti sinistri “incendi, sinistri stradali, mortali, finti infortuni, infortuni sul lavoro, lesioni permanenti, ecc” a danno delle Compagnie Assicurative.
Con personale appositamente formato e preparato, con l’ausilio di professionisti del settore assicurativo; al fine di prevenire e reprimere diverse tipologie di illeciti; specializzati nel contrastare il fenomeno delle truffe assicurative (art. 642 c.p.); con il network di corrispondenti – oltre 400 agenzie investigative online nel territorio italiano – svolgiamo accertamenti presso le Autorità competenti, identificazione e rintraccio di persone informate sui fatti, indagini, sopralluoghi, escussioni, perizie sulle diverse casistiche dei sinistri (lesionanti permanenti, incendi, sinistri stradali, mortali, finti infortuni sul lavoro, aviotion, marine etc.), La nostra mission è mettere a disposizione il nostro network a supporto dell’antifrode assicurativa, predisponendo un servizio personalizzato ed ottimizzato alle Compagnie onde verificare veridicità dei sinistri.
IDFOX s.r.l. In qualità di agenzia investigativa autorizzata, fornisce servizi professionali e qualificati nel campo dell’antifrode sinistri, avvalendosi dell’impiego di svariati consulenti specializzati, al fine di garantire servizi innovativi che tutelino le compagnie assicurative dal rischio di frode.
Nell’ambito delle nostre attività, svolgiamo servizi di accertamento in tutto il territorio Italiano e Estero, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei nostri clienti.
Al termine delle nostre indagini rilasciamo, oltre alle evidenze risultanti dalle nostre ricerche, un dettagliato report ad uso legale.
Siamo, inoltre, accreditati presso l'ordine degli avvocati di Milano e partner di primarie compagnie assicurative.
L’Agenzia Investigativa IDFOX S.r.l., vanta un’esperienza internazionale ultra trentennale ed è collegata con 170 paesi al mondo, ed altrettanti corrispondenti che operano in tali paesi.
Agenzia Investigativa IDFOX SRL esperienza internazionale ultra-trentennale, collegata con 170 paesi al mondo e con oltre 400 corrispondenti online (agenzie investigative e/o detective privati autorizzati), di cui 120 corrispondenti nel territorio Italiano; operiamo con collaboratori interni e fiduciari esterni.
Il team dell’Agenzia investigativa IDFOX s.r.l, formato da ex appartenenti alle Forze di Polizia, utilizza tutte le opportune tecniche nell’attività di intelligence, ricercando mezzi e sistemi sempre all’avanguardia.
La nostra missione è:
FORNIRE UN SERVIZIO PERSONALIZZATO DI ALTA QUALITA' A COSTI INFERIORI RISPETTO ALLA CONCORRENZA!
Garantiamo un servizio innovativo, per uso legale, per prevenire il rischio di frodi alle compagnie di assicurazioni.
La responsabile dei servizi di antifrode sinistri dell’Agenzia IDFOX S.r.l. è la Dott.ssa Margherita Maiellaro.
La responsabile ha un’esperienza pluriennale nel campo ed ha conseguito una laurea in Giurisprudenza presso l’Università Luigi Bocconi.
Da anni si occupa dei rapporti con clienti internazionali ed istituzionali, operanti in svariati settori, quali: informatica; assicurazioni; istituti finanziari; alta moda; infedeltà aziendale; marchi e brevetti; concorrenza sleale; violazione del patto di non concorrenza; tutela delle persone e della famiglia.
Una lista di 94 imputati. E dieci compagnie di assicurazione individuate come parti lese.
Sono questi i numeri finali dell’indagine con la quale la Polizia Stradale ha inquadrato le manovre di una presunta organizzazione che avrebbe lucrato sul “business” degli incidenti falsi.
I legali, stando alle contestazioni, avrebbero gestito le pratiche di risarcimento, mentre i medici avrebbero fornito le certificazioni prodotte a sostegno delle istanze, ritenute indispensabili per trarre in inganno le compagnie e ottenere i risarcimenti ritenuti “indebiti”, attraverso la presentazione di denunce alle dieci compagnie individuate come parte offesa del procedimento.
Per loro l’accusa, come si è detto, è rimasta quella iniziale di associazione per delinquere finalizzata alla truffa assicurativa.
Gli altri imputati per i quali è stato richiesto il rinvio a giudizio, invece, già all’epoca vennero denunciati a piede libero, con le accuse, contestate a varo titolo, di frode assicurativa, falsa testimonianza e falso in atto pubblico.
La Corte di Cassazione, con la sentenza che qui si commenta, si è pronunciata su alcuni aspetti della funzione che assume la relazione investigativa, eseguita su incarico della compagnia assicurativa, nel procedimento volto all’accertamento del reato di “frode assicurativa” (art. 642 c.p.).
Per l’accertamento del fatto di frode assicurativa, spesso le compagnie assicurative si avvalgono della collaborazione di agenzie investigative. Pertanto, l’acquisizione della notitia criminis può avvenire anche a distanza di tempo dal momento in cui il reato si è consumato.
Con la sentenza qui commentata, la Corte Suprema ha ritenuto – dichiarando inammissibile sul punto il motivo di ricorso proposto – che il dies a quo per la proposizione della querela da parte della compagnia assicurativa è da individuarsi nel momento della “conoscenza della ultima relazione investigativa” che ha permesso “di acquisire certezza della falsità del sinistro denunciato”
Si è quindi ribadito, facendone applicazione anche nel reato de quo, il principio secondo cui “il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto – reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva” (così anche Sezione 2 Penale nr. 37584 del 05/07/2019 Rv. 277081).
Rieti provincia - Maxi truffa alle assicurazioni, a processo 37 persone
Una maxi truffa da quasi due milioni di euro alle compagnie di assicurazioni con finti incidenti stradali. È quella scoperta dalla Polstrada, che vede coinvolti carrozzieri reatini e uno studio di infortunistica stradale, di cui gli inquirenti non hanno fatto il nome. Il 23 novembre l’udienza preliminare per i 37 imputati.
Nel corso delle indagini gli imputati avrebbero richiesto e ottenuto, oltre al risarcimento dei danni fisici e materiali derivanti da incidenti stradali in realtà mai accaduti, anche l’indennizzo per spese mediche per lesioni fisiche mai subite. La complessa attività di indagine è iniziata nel 2019 dalla polizia giudiziaria della Polizia Stradale e coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica Edoardo Capizzi.
Come tutelarsi e stipulare una polizza in totale sicurezza
Scopri come riconoscere una falsa assicurazione ed evita le truffe online.
Essere vittima di una frode assicurativa significa acquistare una polizza presso intermediari non regolarmente autorizzati e pagare per una copertura che non verrà realmente garantita da imprese o compagnie assicurative.
Il reato per truffa assicurativa è regolato dall'articolo 642 del Codice penale: è punibile per truffa assicurativa chi "distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione".
Le truffe assicurative sono piuttosto frequenti e possono verificarsi in diverse modalità e attraverso diversi canali.
Ecco i casi più comuni:
* Falsi intermediari assicurativi
* Falsi operatori telefonici
* Email contraffatte
* Siti internet non ufficiali
Per quanto riguarda le truffe online, l'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ha stilato un elenco dei siti truffa a cui fare attenzione. Per questi e per tutte le altre situazioni, la cosa più importante da fare è rivolgersi alle Autorità (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) e sporgere denuncia per truffa subita.
Cosa fare se riconosci dei truffatori o sei vittima di una frode assicurativa
Come tutelarsi dalle truffe assicurative
Per evitare le frodi e acquistare una polizza in tutta sicurezza, puoi sempre verificare online l'affidabilità di un'assicurazione e risolvere dubbi o sospetti.
Ecco alcuni consigli pratici:
* Acquista online solo sui siti ufficiali di agenzie e compagnie riconosciute
* Acquista di persona solo presso gli uffici di intermediari registrati
* Utilizza solo i recapiti ufficiali (email e telefono) per entrare in contatto con agenzie, compagnie e intermediari registrati
Sul sito di IVASS è disponibile anche il registro unico degli intermediari IVASS: è l'elenco sempre aggiornato di agenzie e compagnie autorizzate alla vendita di polizze e prodotti assicurativi.
L'inchiesta: sotto accusa un tabaccaio, un carrozziere e due avvocatesse
Decine di falsi incidenti stradali per "sfilare" denaro alle compagnie assicurative, una persona di Colleferro in carcere e due medici ai domiciliari, un impianto sportivo sequestrato, l'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla truffa assicurativa e circa venti condanne già patteggiate.
È una maxi operazione quella che ieri la polizia di Colleferro ha eseguito su ordine del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Velletri. In attesa di essere interrogato è finito in carcere un commerciante del posto. Proprio lui è ritenuto dalla Procura di Velletri il capo di un'organizzazione che avrebbe simulato decine di falsi incidenti stradali al fine di incassare i premi delle assicurazioni. Inoltre il gip ha spedito ai domiciliari otto persone, tra cui due medici di libera professione, uno dei quali un ex primario dell'ospedale di Colleferro.
Nella vicenda anche le ipotesi di spaccio e autoriciclaggio, per le quali sarebbe indagato il solo capo della presunta associazione per delinquere, D.C., tabaccaio di Colleferro.
I fatti risalgono a un principio di incendio del 2017: cantiere prolungato per gonfiare le fatture
Vi sarebbe un caso che riguarda anche Ente Ospedaliero Cantonale nelle presunte truffe ai danni delle compagnie assicurative. Il nuovo caso è venuto a galla grazie a un’inchiesta di Falò. I fatti riguardano il principio di incendio, avvenuto il 30 gennaio 2017 nelle cucine dell’Ospedale San Giovanni di Bellinzona.
Alcuni ex operai di Sublimity, azienda che prestava personale interinale Belfor Ticino, specializzata nel risanamento post sinistri (come incendi, allagamenti e inquinamenti), hanno raccontato di essere stati costretti a nascondersi nel turno notturno per settimane, allo scopo di rallentare i lavori di risanamento e prolungare quindi il cantiere nel tempo. Sta di fatto che la fattura complessiva per una compagnia assicurativa è stata di quasi tre milioni di franchi.
Si tratta di un nuovo capitolo che va ad aggiungersi alla già corposa inchiesta del Ministero pubblico che vede indagata oltre una ventina di persone, tra cui due fratelli dirigenti della sede di Lumino di Belfor. I due, attraverso Sublimity, azienda (di cui sono azionisti) che prestava personale interinale a Belfor Ticino, sono accusati di aver gonfiato le fatture di alcune prestazioni e di avere fatturato prestazioni inesistenti. Per fare questo avrebbero corrotto anche degli ispettori sinistri di alcune compagnie assicurative.
Ricordiamo che Belfor Svizzera in questa vicenda si ritiene parte lesa. Come fatto da alcune compagnie assicurative, che si ritengono presumibilmente danneggiate da un grande raggiro, Belfor si è costituita accusatrice privata.
Nello stesso modo hanno agito anche i vertici dell’Ente Ospedaliero Cantonale che, dopo essere stati informati da Falò delle testimonianze raccolte, hanno avvisato il Ministero pubblico. L’EOC si è costituito accusatore privato recentemente.
Truffa dell’assicurazione, accusata da quaranta clienti per le polizze a lungo termine. La vicenda era esplosa ad agosto di due anni fa quando i carabinieri di Balzola avevano denunciato un’agente finanziaria
La vicenda era esplosa ad agosto di due anni fa quando i carabinieri di Balzola avevano denunciato un’agente finanziaria che avrebbe fatto sottoscrivere polizze di investimento a lungo termine. Le indagini erano partite dalla querela di due vittime, madre e figlia. Il rapporto finanziario tra le due e l’agente era iniziato circa due anni prima.
Erano state versate diverse somme in tranche anche da 50 e 40 mila euro, fino a investire 190 mila euro incamerati dall’agente e che poi, secondo le indagini dei carabinieri, erano stati distratti. Dopo due anni, quando il rapporto di fiducia era venuto meno, le vittime avevano cercato di revocare la fiducia all’assicuratrice ma riuscendo a recuperare solo 30 mila euro della cifra investita.
Sempre in quel periodo l’agente era stata denunciata da un ventottenne a cui aveva rubato 400 euro per il pagamento del premio assicurativo di un autocarro.
Il rinvio a giudizio è stato chiesto per l’assicuratrice Daniela Zanotto (54 anni) su cui pende l’accusa di truffa e di appropriazione indebita. La donna deve rispondere insieme a Walter Leva (74 anni) anche dell’accusa di favoreggiamento, entrambi difesi dall’avvocato Riccardo Vaccaro. Una terza persona, Danilo Pizzocaro (57 anni) con il legale Giampiero Berti, è accusato di calunnia. Le parti offese, poco meno di 40, sono assistite dall’avvocato Carlo Baccaredda Boy di Milano. L’udienza preliminare al Tribunale di Alessandria davanti al gup è stata rinviata al 15 giugno.
Truffare la compagnia di assicurazione auto per ottenere una liquidazione danni non è mai una buona idea perché le conseguenze sono anche di tipo penale
Inutile girarci troppo attorno perché si tratta di una vera e propria truffa assicurazione auto. Simulare un incidente mai avvenuto espone l’automobilista a seri rischi. Pensare di fare il furbo per farsi risarcire dall’assicurazione per un falso incidente non è mai una buona idea. Anche se può sembrare di semplice realizzazione rispetto ad altri modi condannabili per fare soldi illegalmente. Già, perché almeno in teoria è sufficiente mettersi d’accordo con una seconda persona. Un amico ad esempio. E poter contare su un carrozziere compiacente disposto a dichiarare il falso in cambio di un ritorno economico, e magari su un certificato medico che attesti conseguenze fisiche mai subite. In termini pratici basterebbe compilare il modulo di constatazione amichevole, inviarlo alla compagnia e attendere il risarcimento dei danni. Il punto è che sarebbe un errore credere nell’ingenuità delle compagnie di assicurazione. Va da sé che prima di pagare avviano tutti i controlli necessari e se riscontrano il tentativo di truffa scatta anche la denuncia penale. Non resta che approfondire.
FALSO INCIDENTE PER ASSICURAZIONE AUTO: COME AVVIENE
L’elenco delle possibili truffe ai danni dell’assicurazione auto è potenzialmente infinito. Perché ci sono gli incidenti coperti dalla Rc auto, ma anche tutti gli altri rischi coperti dalla polizza. Pensiamo ad esempio all’incendio o al furto. Tra i casi più comuni ci sono naturalmente quelli che passano dalla compilazione del modulo Cid per dichiarare e ricostruire la dinamica di un sinistro mai avvenuto. L’accompagnamento della denuncia con un falso certificato medico che attesta una lesione personale non può che rafforzare la posizione del truffatore. Ma anche lo stesso medico può essere raggirato, raccontandogli di aver subito un incidente stradale mentre i motivi della lesione sono da ricondurre ad altre circostanze. Poi si passa naturalmente al danneggiamento dei veicoli per simulare un sinistro stradale. Magari con tanto di documento falsi che attestino o esagerino l’entità delle riparazioni meccaniche. La presenza di falsi testimoni che avrebbero assistito all’incidente è un’altra carta utilizzata per rendere più credibile la truffa assicurazione auto.
TRUFFA ASSICURAZIONE AUTO: QUANDO SI CONSUMA
Punto di riferimento normativo sui tentativi di frode assicurazione auto è l’articolo 642 del Codice penale. Al primo comma si legge infatti che “chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni”. Non solo, ma anche il secondo comma è centrale per inquadrare la questione. Viene infatti specificato che “alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a sé stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte”. In pratica, affinché si possa parlare di reato non occorre ottenere il risarcimento, ma mettere in piedi il tentativo di frode.
QUALI CONSEGUENZE PER LA FRODE ASSICURAZIONE AUTO
Lo abbiamo ricordato con la citazione dell’articolo del Codice penale sui tentativi di truffa assicurazione auto. Chi prova a mettere in piedi un raggiro di questo tipo è punito con la reclusione da uno a cinque anni. C’è però un aspetto procedurale da mettere in rilievo. Spetta alla compagnia di assicurazione presentare querela nei confronti dell’automobilista che ha denunciato un falso sinistro e chiesto un risarcimento danno non spettante. In caso contrario non potrebbe essere processato ed eventualmente condannato per il reato di frode assicurativa. Come argomentato dalla Corte di Cassazione (sentenza numero 27372 del 14 luglio 2022), “il reato di frode in assicurazione non ha natura plurioffensiva, in quanto è volto a tutelare esclusivamente il patrimonio delle imprese assicuratrici dai comportamenti contrari alla buona fede contrattuale”. In pratica, l’azione penale non può procedere senza la presentazione di formale querela.
La Corte di Appello di Bologna confermava una sentenza del Tribunale di Modena che, emessa all’esito di giudizio dibattimentale, condannava l’imputato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 642, secondo comma, cod. pen..
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso il provvedimento adottato dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato che deduceva i seguenti motivi: 1) in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza della motivazione della sentenza impugnata; 2) in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 642 cod. pen..
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso era ritenuto inammissibile per le seguenti ragioni.
Si osservava a tal proposito innanzitutto, in ordine alla prima doglianza, che non integrava, di per sé, vizio della motivazione il fatto che la Corte d’appello di Bologna avesse richiamato le motivazioni della sentenza di primo grado del Tribunale di Modena atteso che la struttura argomentativa della sentenza di appello si può saldare con quella di primo grado, ricorrendo, in tal caso, la cosiddetta “doppia conforme” con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011).
Tal che se ne faceva discendere che tale motivo si appalesasse, pertanto, manifestamente infondato.
Ciò posto, a proposito della seconda doglianza, si osservava prima di tutto che l’art. 642 cod. pen., strutturato come una norma penale mista del tutto peculiare, prevede, nei suoi commi primo e secondo, cinque diverse fattispecie di reato — in particolare, il danneggiamento dei beni assicurati e la falsificazione o alterazione della polizza, nel comma primo; la mutilazione fraudolenta della propria persona, la denuncia di un sinistro non avvenuto e la falsificazione o alterazione della documentazione relativa al sinistro, nel comma secondo — che, ove ricorrano gli estremi fattuali, possono concorrere fra loro (Sez. 2, n. 1856 del 17/12/2013), rilevandosi al contempo che il legislatore, con la fattispecie in considerazione, ha inteso prevedere una tutela speciale e in qualche modo “rafforzata” a protezione del mercato delle assicurazioni, predisponendo la tutela anticipata nel caso in cui l’azione fraudolenta tipica del reato di truffa si innesti su un rapporto assicurativo; in altri termini, l’art. 642 cod. pen. costituisce, cioè, un’ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all’art. 640 cod. pen. considerato che, nel primo, sono presenti tutti gli elementi della condotta caratterizzanti il secondo e, in più, come elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio dell’assicuratore (Sez. 6, n. 2506 del 13/11/2003; Sez. 1, n. 4352 del 10/04/1997).
Oltre a ciò, era altresì notato che, da un lato, le fattispecie previste dall’art. 642 cod. pen. si presentano “speciali” rispetto all’archetipo della truffa perché predispongono una tutela anticipata e rafforzata del patrimonio delle società che gestiscono le assicurazioni, dall’altro, nel caso, come quello in oggetto, di denuncia di un sinistro stradale in realtà mai accaduto, tale fattispecie, come più volte affermato in sede di legittimità, non costituisce un reato “proprio“, attribuibile esclusivamente al contraente della polizza, essendo, invece, ravvisabile in capo a qualsiasi soggetto, anche estraneo al sinallagma, il quale, manipolando illecitamente il rapporto contrattuale, denunci, o concorra nel denunciare, il sinistro non accaduto (Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021; Sez. 2, n. 4389 del 11/10/2018).
Da ciò se ne faceva discende che in modo (ritenuto) corretto e logico i giudici di merito avevano ritenuto che l’imputato, presentando, per il tramite di altra persona da lui incaricato, richiesta di risarcimento del danno cagionatogli dal non accaduto sinistro, con allegata la relativa constatazione amichevole, avesse concorso nella denuncia del falso sinistro, materialmente da questi presentata e finalizzata, comunque, a fare ottenere il risarcimento del danno all’autore materiale.
Da qui, come già rilevato anche prima, se ne faceva discendere l’inammissibilità del ricorso e la contestuale condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.
Conclusioni
La decisione in oggetto desta un certo interesse in quanto sono ivi chiariti taluni aspetti del reato preveduto dall’art. 642 cod. pen..
Difatti, fermo restando che tale disposizione legislativa incrimina, come è noto, il fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e la mutilazione fraudolenta della propria persona, in tale decisione, si afferma, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che l’art. 642 cod. pen., strutturato come una norma penale mista del tutto peculiare, prevede, nei suoi commi primo e secondo, cinque diverse fattispecie di reato; in particolare, al primo comma è contemplato il danneggiamento dei beni assicurati e la falsificazione o alterazione della polizza mentre, nel comma secondo, è prevista la mutilazione fraudolenta della propria persona, la denuncia di un sinistro non avvenuto e la falsificazione o alterazione della documentazione relativa al sinistro, nel comma secondo che, ove ricorrano gli estremi fattuali, possono concorrere fra loro, rilevandosi al contempo, da un lato, che le fattispecie previste dall’art. 642 cod. pen. si presentano “speciali” rispetto all’archetipo della truffa perché predispongono una tutela anticipata e rafforzata del patrimonio delle società che gestiscono le assicurazioni, dall’altro, che, nel caso di denuncia di un sinistro stradale in realtà mai accaduto, tale fattispecie, come più volte affermato in sede di legittimità, non costituisce un reato “proprio“, attribuibile esclusivamente al contraente della polizza essendo, invece, ravvisabile in capo a qualsiasi soggetto, anche estraneo al sinallagma, il quale, manipolando illecitamente il rapporto contrattuale, denunci, o concorra nel denunciare, il sinistro non accaduto.
Tale provvedimento, quindi, con particolar riguardo al caso di c.d. frode assicurativa, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di individuare chi sono gli autori di questa fattispecie criminosa, e, rispetto a quali condotte costoro possano rispondere in ordine a siffatto illecito penale.
In quali casi ed in che modo è possibile ottenere il risarcimento dei pregiudizi non economici subiti.
Se ti è capitato di subire un danno vorrai probabilmente essere risarcito da colui che te lo ha procurato. Tale danno potrà essere qualificato come patrimoniale quando consiste in un pregiudizio di tipo economico. Si pensi alle spese mediche sostenute a seguito di un incidente stradale, o ancora, alle spese di riparazione dell’automobile.
Tuttavia, il concetto di danno non è solo quello economico. Può ben accadere, infatti, che oltre ai pregiudizi di tipo patrimoniale, un soggetto subisca anche dei pregiudizi non connotati da rilevanza economica. In questi casi, si parla di danni non patrimoniali. Quando è risarcibile il danno non patrimoniale? Tornando al caso dell’incidente stradale, le sofferenze patite a causa della perdita di un familiare vittima dell’incidente, o le lesioni alla salute subite, rientrerebbero senz’altro in tale nozione di danno.
Danno patrimoniale: che cos’è?
Il danno è patrimoniale quando il danneggiato lamenta un pregiudizio ad un bene suscettibile di valutazione economica (per esempio, all’automobile). Si tratta cioè di una perdita economica subita che deve essere quantificata sia in termini di spese sostenute a causa dell’evento (danno emergente), che in termini di mancato guadagno e, quindi, impoverimento del proprio patrimonio (lucro cessante).
Nel caso dell’incidente stradale saranno ascrivibili alla prima categoria le spese sostenute per la riparazione del veicolo, mentre apparterranno alla voce del lucro cessante i mancati guadagni derivanti dai tempi di riparazione del mezzo. Si pensi al caso di un tassista costretto a non poter lavorare sino all’avvenuta riconsegna del mezzo.
Per ottenere la riparazione del pregiudizio subito il danneggiato potrà chiedere il risarcimento del danno per equivalente o il risarcimento del danno in forma specifica. Nel primo caso, chiederà una somma di denaro equivalente all’entità del danno subito, nel secondo caso potrà invece ottenere il ripristino della situazione che sarebbe esistita ove l’illecito non si fosse verificato (la riparazione dell’automobile nel caso del sinistro stradale).
Danno non patrimoniale: quando è risarcibile?
Il danno è non patrimoniale quando il danneggiato lamenta un pregiudizio ad un bene insuscettibile di valutazione economica (per esempio, alla salute). Tale voce di danno, seppur deve essere considerata unitariamente, viene storicamente suddivisa in tre categorie a carattere descrittivo:
- danno biologico: consiste nel pregiudizio all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale e indipendente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità reddituale. È quindi il caso di danno alla salute, all’integrità psico-fisica, all’aspetto esteriore ecc.;
- danno morale: definito come il patema d’animo o la sofferenza soggettiva provata dalla vittima di un illecito. Si pensi alle sofferenze patite dalla vittima di condotte persecutorie (stalking), al soggetto vittima di mobbing sfociato in un ingiusto licenziamento o, ancora, al dolore sofferto dai parenti della vittima di un omicidio;
- danno esistenziale: rappresentato dal peggioramento della qualità di vita di un soggetto o dalla radicale alterazione delle sue abitudini e del suo stile di vita. È il caso, ad esempio, di un soggetto sfigurato a causa di un errato intervento chirurgico.
Chiarito cosa si intende per danno non patrimoniale, è necessario ora comprendere quando tale tipologia di danno può essere risarcita.
Orbene, il danno non patrimoniale può essere risarcito esclusivamente nei seguenti casi:
- quando il fatto illecito integra una fattispecie penalmente rilevante , si pensi ad un soggetto vittima di minacce e percosse.
- quando vi è un’espressa previsione di legge che ne riconosce la risarcibilità. È il caso, ad esempio, dei danni cagionati da illecito trattamento dei dati personali o del cosiddetto danno da vacanza rovinata;
- e, infine, come chiarito a più riprese dalla Corte di Cassazione, quando il danno è conseguenza della lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati. Tuttavia, onde evitare un uso distorto di tale strumento, i giudici hanno anche chiarito che deve trattarsi di un danno “serio” e di una lesione “grave” ai diritti inviolabili della persona. Non potrai cioè chiedere il risarcimento per meri fastidi subiti o per danni del tutto immaginari.
Alcuni esempi di danni non patrimoniali
Vediamo quindi alcuni casi particolari nei quali la giurisprudenza ha riconosciuto la sussistenza di un danno non patrimoniale.
La Cassazione ha individuato il cosiddetto danno biologico terminale nelle consapevoli sofferenze e nell’agonia sofferte – per un apprezzabile lasso temporale – da un individuo prima di decedere.
In un altro caso, i giudici hanno ravvisato un danno da nascita indesiderata nella condotta del medico che, omettendo o errando una diagnosi relativa alla malformazione del feto, non permette ai genitori di decidere consapevolmente se interrompere o meno la gravidanza.
Si pensi, infine, al danno alla propria immagine, ovverosia il danno conseguente alla lesione subita alla propria reputazione e identità personale.
Auto danneggiata da righe con la chiave: che valore ha la ripresa video? Si può usare per la denuncia e la richiesta di risarcimento del danno?
Partiamo subito col dire che il reato di danneggiamento è stato depenalizzato con esclusione solo delle ipotesi in cui la cosa danneggiata è «esposta alla fede pubblica». Tale è la situazione in cui l’auto si trova su una strada pubblica o in un luogo privato aperto al pubblico (come ad esempio il parcheggio di un supermercato o di un cinema). In quest’ultima ipotesi, dunque, c’è ancora spazio per la querela. La querela deve essere presentata entro 3 mesi da quando il fatto è stato commesso o scoperto. Se non si conosce il nome dell’autore del reato ma si è in possesso di una sua descrizione o di una foto è possibile presentare la querela contro «persona da identificare». Diversamente, quando non si è a conoscenza del colpevole, la querela – per quanto utile possa essere – andrà depositata «contro ignoti».
Detto ciò, vediamo cosa si può fare per procurarsi la prova dell’illecito. Si può filmare una persona che riga la macchina? Sicuramente, le riprese video o le registrazioni audio, quando compiute in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sono lecite a meno che non integrino gli estremi del reato di molestie. Sarebbe una molestia fotografare una persona sconosciuta che passeggia senza dar alcun fastidio a nessuno.
Filmare una persona mentre commette un reato o comunque un altro illecito (ad esempio sta offendendo e ingiuriando un passante, occupa un posto auto per invalidi, ecc.) è consentito a patto che la registrazione venga conservata per sé stessi, non venga diffusa a terzi, non venga pubblicata su Internet e se ne faccia comunque un uso conforme alla legge. Tale uso deve quindi essere rivolto a tutelare i propri o gli altrui diritti. Dunque, riprendere una persona mentre riga una macchina è consentito a patto che il filmato non venga caricato su un profilo social o comunque inoltrato ad altre persone ma venga impiegato per scopi giudiziari.
Il file video può essere quindi sia utilizzato per sporgere la querela, sia per procedere in via civile con una richiesta di risarcimento del danno.
Circa la possibilità che tale documento video possa costituire prova, nell’ambito del diritto penale e civile non vi sono problemi di sorta, purché la qualità delle riprese sia tale da rendere pienamente riconoscibile il colpevole. Non vi devono cioè essere incertezze in merito alla sua identità, come invece potrebbe succedere qualora il responsabile venga ripreso alle spalle, senza che il volto possa essere individuato.
Nell’ambito del processo civile, la ripresa video viene classificata come una “riproduzione meccanica” che fa prova salvo che la parte contro cui è prodotta non la contesta. Ma la contestazione non può essere generica: al contrario, deve suggerire al giudice le ragioni per cui il filmato non può ritenersi attendibile. Diversamente, il magistrato dovrà assumere il file come prova dell’illecito e fondare la propria decisione anche solo su di esso.
Si tenga conto che per ottenere il risarcimento contro chi riga l’auto è possibile agire in due modi:
- in sede penale, dopo che le indagini sono terminate ed è iniziato il processo vero e proprio contro l’imputato, attraverso la costituzione di parte civile, mediante un proprio avvocato. In tale sede il giudice fisserà, con la condanna, anche una «provvisionale»: una sorta di risarcimento in via forfettaria. Il danneggiato potrà poi agire in via civile per l’esatta quantificazione del danno e per chiedere l’eventuale differenza;
- direttamente con una causa civile per il risarcimento del danno. Danno ovviamente, anche in questa sede, da dimostrare attraverso il preventivo dell’officina.
Si tenga infine conto di altre due importanti questioni. Secondo la giurisprudenza, il filmato può essere ottenuto anche puntando una telecamera direttamente dal balcone di casa propria contro l’auto, a patto che non riprenda parti comuni del condominio (come il cortile) o pubbliche (come la strada).
Inoltre, in mancanza di prove fotografiche o video, è possibile ottenere la prova del fatto e dell’identità del colpevole tramite la testimonianza oculare di un passante o di chiunque altro abbia assistito alla scena.
Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 11 persone (delle quali 4 destinatarie della misura coercitiva carceraria, 4 della misura degli arresti domiciliari, una dell’obbligo di dimora e due della sospensione dall’esercizio della professione di consulente per infortunistica stradale) emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura della Repubblica, in quanto gravemente indiziate, allo stato delle indagini, di “associazione per delinquere” finalizzata alla “truffa in danno di istituto di assicurazione”, nonché di “falsità materiale ed ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”.
L’attività di indagine ha consentito di disvelare l’esistenza di tre distinti gruppi criminali, operanti prevalentemente nel Capoluogo avellinese, dediti all’organizzazione di una notevole quantità di falsi sinistri stradali, con il concorso di diversi complici, di varia estrazione sociale e professionale. L’organizzazione risulta aver precostituito 74 falsi sinistri stradali, per un potenziale danno economico alle compagnie assicurative coinvolte pari a circa 600.000 euro (di cui oltre 270.000 circa già liquidati a favore delle false vittime degli incidenti).
Le indagini hanno, altresì, consentito di ricostruire l’articolata compagine organizzativa, fatta, appunto, di distinti gruppi criminali, operanti in ambiti diversi, acquisendo indizi di reità nei confronti di 267 persone, ciascuna delle quali con compiti ben precisi. Il protocollo operativo dei gruppi era, tuttavia, simile: i falsi sinistri erano inscenati in aree prive di sistemi di videosorveglianza e le lesioni, procurate al fine di supportare le richieste risarcitorie, andavano dalle ipotesi più lievi delle ecchimosi o delle abrasioni fino a quelle più gravi della rottura dei denti o delle lesioni agli arti. A tal fine, gli indiziati assoldavano soprattutto persone in precarie condizioni economiche, in alcuni casi anche minorenni o soggetti affetti da gravi patologie. Questi ultimi acconsentivano a subire lesioni di particolare gravità, con la promessa che il risarcimento assicurativo sarebbe stato tanto più consistente quanto più gravi fossero state le lesioni.
I sodalizi si avvalevano, per la compiuta istruzione delle pratiche risarcitorie, di 17 medici (indagati per aver rilasciato attestazioni false circa le lesioni subite dalle vittime), di 3 avvocati (due dei quali destinatari della misura restrittiva degli arresti domiciliari) e di 2 titolari di studi di infortunistica stradale (destinatari del provvedimento di inibizione all’esercizio dell’attività professionale).
Nel medesimo contesto operativo, sono state effettuate perquisizioni, con la presenza del Pubblico Ministero, presso i domicili e gli studi legali riconducibili a due avvocati indagati e si è data esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di beni mobili ed immobili (per la somma concorrente di euro 273.000) nei confronti di 10 degli indagati, ritenuti i promotori e gli organizzatori dei sodalizi. L’indagine in questione si inserisce in un più articolato programma investigativo, elaborato da questo Ufficio in collaborazione con le Forze di Polizia, volto a contrastare il dilagante fenomeno delle frodi assicurative, con le connesse ripercussioni sugli assicurati onesti.
Due condanne e quattordici assoluzioni. Queste le sentenze del tribunale di Palermo al termine del processo ad una presunta organizzazione specializzata alle truffe alle assicurazioni per fatti che risalgono tra il 2010 ed il 2013.
Le due condanne
Le accuse sono cadute per tutti gli imputati tranne per Nicola Pedona, condannato a due anni e un mese e per Fabrizio Costa al quale è stata inflitta una pena di un anno e dieci mesi di reclusione.
Caduta l’aggravante dell’associazione a delinquere
Tra assoluzioni, nel merito e per prescrizioni, per tutti gli imputati è caduta l’aggravante dell’associazione a delinquere. Lo ha stabilito la sentenza emessa dalla quinta sezione penale del tribunale presieduta dal giudice Sergio Ziino con a latere, Giangaspare Camerini e Daniela Vascellaro.
La tesi dell’accusa
Secondo i pubblici ministeri Bernardo Petralia e Anna Battaglia, che si erano occupati dell’inchiesta, i sedici imputati in giudizio avrebbero messo in piedi una serie di raggiri ai danni delle compagnie assicurative.
La ricostruzione delle indagini
Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini avrebbero simulato il furto di un’auto denunciandolo la sparizione della vettura dell’assicuratore.
Dopo aver incassato la somma di denaro a titolo di indennizzo, senza quindi segnalare il ritrovamento della vettura, l’avrebbero rivenduta ad altri falsificandone i documenti.
Una cinquantina gli episodi contestati tra il 2010 e il 2013
Gli episodi contestati sarebbero stati una cinquantina in un periodo compreso tra il 2010 e il 2013. A capo del gruppo per la pubblica accusa ci sarebbe stato Salvatore Mendola, difeso dagli avvocati Antonio Gargano e Raffaele Bonsignore, per il quale era stata chiesta una condanna a nove anni e sei mesi di reclusione.
I legali di Mendola hanno dimostrato come non sia stato provato nel corso del dibattimento da parte dell’accusa che vi fosse un accordo stabile e duraturo tra gli imputati, quindi uno dei requisiti su ci si basa l’associazione per delinquere e che “a differenza di quanto enunciato anche nel capo di imputazione in cui si afferma che gli imputati sono legati tra loro da rapporti di parentela, conoscenza diretta ed abituale, frequentazione, non ha neppure provato reciproci, stabili e duraturi rapporti tra gli stessi”.
Salvatore Mendola lo scorso aprile è finito ai domiciliari in quanto coinvolto, assieme al figlio Francesco e altri sei indagati, in un’inchiesta della finanza su presunte truffe assicurative.
Le assoluzioni
Assolto nel merito Angelo Donzelli, difeso dall’avvocato Cinzia Pecoraro. Scagionati anche Vincenzo Teresi, Vito Riccobono, Filippo e Francesco Mendola, Mario La Vardera, Domenica Gambino, Fabrizio Alfano, Vincenzo Meglienti, Benedetto Gambino, Serena Bonfardino, Carmelo Cangemi e Fabrizio Sciascia.
Gli imputati sono stati difesi, tra gli altri, dagli avvocati Salvino Pantuso, Vincenzo Giambruno, Giuseppe Serio e Laila Trumbadore, Carmelo Ferrara, Giovanni Infranca, Melchiorre Piscitello, Loredana Alicata, Giuseppe Di Cesare e Giuliana Vitello.
Vittima inconsapevole un centenario calabrese. Coinvolti un direttore delle Poste e un dipendente di banca. Sequestrati beni per 650mila euro
Militari della Compagnia di Martina Franca hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, una delle quali in carcere e sette ai domiciliari, nei confronti di 8 persone responsabili di una truffa in danno di un uomo centenario residente in Calabria.
Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Taranto, rappresenta l’epilogo di indagini coordinate efficacemente dalla Procura della Repubblica jonica sul conto di una persona residente in provincia di Bari. Quest’ultima, producendo falsa documentazione, avrebbe aperto un conto corrente presso un Ufficio Postale della provincia di Taranto a nome della vittima centenaria, ignara di ciò, utilizzando sue firme falsificate che sarebbero state apposte su una serie di atti al fine di poter riscuotere illecitamente polizze assicurative sulla vita a lei intestate per un valore di 650 mila euro.
L’importo di tali polizze sarebbe poi stato subito suddiviso e veicolato su altri conti correnti intestati a persone pluripregiudicate, originarie della provincia barese, le quali, a loro volta, avrebbero effettuato ulteriori bonifici bancari in favore di ulteriori soggetti, anche su conti accesi presso istituti di paesi esteri.
Tale illecita attività sarebbe stata posta in essere grazie anche al coinvolgimento del direttore del predetto Ufficio Postale nonché di un dipendente bancario dell’istituto di credito presso il quale erano state poste in essere le polizze assicurative.
Il provvedimento giudiziario adottato ha disposto altresì il sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie facenti capo alle suindicate persone, fino alla concorrenza dell’importo di 650 mila euro.
Si procede per le ipotesi di reato di truffa, ricettazione, riciclaggio e auto-riciclaggio nell’ambito del procedimento penale che pende nella fase delle indagini preliminari. Per il principio di presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone sottoposte ad indagini sarà definitivamente accertata solo dove interverrà sentenza irrevocabile di condanna.
L’operazione, resa possibile grazie all’incisivo impulso della Procura di Taranto nonché al proficuo scambio informativo con gli organi collaterali di diversi paesi esteri, attuato tramite il II Reparto del Comando Generale, testimonia il costante impegno della Fiamme Gialle tarantine nel salvaguardare la sicurezza economico-finanziaria dei cittadini ed in particolare di quelli più vulnerabili, spesso facili prede di persone senza scrupoli.
La madre di una delle tre vittime della cascina fatta esplodere per riscuotere l'assicurazione: "Fatta giustizia ma mio figlio non tornerà"
La Corte d'Appello di Torino ha accolto la richiesta di concordato per il patteggiamento e ha condannato a 27 anni Gianni Vincenti e a 26 anni e 11 mesi Antonella Patrucco, accusati di omicidio volontario con dolo eventuale per la morte dei tre vigili del fuoco, Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonio Candido, uccisi nell'esplosione della loro cascina a Quargnento nell'Alessandrino, il 5 novembre del 2019.
Gli avvocati della coppia, Gianluca Orlando e Fulvio Violo per Vincenti, Caterina Brambilla e Giacomo Gardella per Patrucco, avevano fatto richiesta di procedere ad un concordato per riunire tutte le imputazioni a loro carico e che prevedeva oltre al patteggiamento la rinuncia al ricorso in Cassazione. I coniugi erano stati condannati a 30 anni in primo grado dalla Corte d'Assise di Alessandria.
Gli imputati
Nei loro confronti poi erano state emesse altre due condanne per reati minori: quattro anni ad entrambi per truffa all'assicurazione, crollo e lesioni per i tre soccorritori rimasti feriti, sei mesi a Vincenti per calunnia nei confronti di un vicino di casa e un anno e tre mesi per un'altra truffa assicurativa la cui sentenza era arrivata ad aprile.
"Questa sentenza ci fa giustizia. Ma è sempre poco perché nessuno sentenza potrà darci indietro i nostri figli". Così Maria Stella Ielo, madre di Antonio 'Nino' Candido, uno dei tre vigili del fuoco morti nella strage di Quargnento, dopo la sentenza della Corte d'Appello di Torino.
Le vittime
Secondo la Maria Stella Ielo la coppia sapeva che ci sarebbe stata una seconda esplosione nella loro cascina "ma non hanno fatto nulla per proteggere i nostri figli". "Sarebbe bastata una telefonata e non saremmo qua - dice la madre di Candido - Le nostre vite sono state distrutte e i sogni dei nostri figli sono stati infranti. Sicuramente anche le vite dei Vincenti sono cambiate, però non è certo colpa nostra".
La sentenza mette la parola fine a una vicenda cominciata tre anni e mezzo fa. È da poco passata la mezzanotte a Quargnento, piccolo comune dell'Alessandrino, quando nella notte tra il 4 e 5 novembre 2019, all'interno di una cascina disabitata, si verifica un'esplosione. I vicini chiamano i vigili del fuoco che poco dopo arrivano sul posto con i carabinieri. Il peggio però si verifica un'ora e mezza più tardi, all'1.32: una deflagrazione più devastante fa crollare gran parte della struttura. Sotto le macerie perdono la vita tre vigili del fuoco, Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo. Il caposquadra dei pompieri, Giuliano Dodero e un altro vigile restano feriti insieme a un carabiniere.
Immediate scattano le indagini sulla tragedia, gli investigatori sentono decine di testimoni, tra cui il proprietario della cascina, Giovanni Vincenti, che prima indirizza i sospetti su un vicino di casa, poi, il giorno dei funerali di Stato delle vittime, incastrato dal ritrovamento, nella sua camera da letto, del libretto di istruzioni dei due timer usati per innescare l'esplosione, ammette le sue responsabilità raccontando di averlo fatto per riscuotere i soldi dell'assicurazione.
Qualche mese dopo, a febbraio 2020, la procura chiede l'arresto anche per la moglie di Vincenti, Antonella Patrucco, misura che arriva il 24 giugno 2020 dopo che la Cassazione respinge l'impugnazione dei legali della donna. Un mese dopo la coppia viene condannata in abbreviato a quattro anni per truffa all'assicurazione, crollo e lesioni, sentenza che arriva dopo che il processo a carico dei due era stato diviso in due tronconi, quello per reati minori e quello per la morte dei tre vigili del fuoco per la quale Vincenti e Patrucco rispondono di omicidio volontario.
L'11 settembre dello stesso anno in Corte d'assise ad Alessandria comincia il processo per l'accusa più grave che, saltando tutta la parte dibattimentale, si conclude l'8 febbraio 2021 con la condanna dei coniugi Vincenti, lui detenuto in carcere ad Ivrea, lei a Vercelli, a trent'anni di reclusione. Il mese successivo, la Corte d'appello di Torino conferma per i due la condanna a quattro anni per i reati minori. A Vincenti viene riconosciuto anche la calunnia nei confronti del vicino di casa che gli costa sei mesi di reclusione in più.
Oggi, dunque, con la sentenza della Corte d'assise d'appello di Torino si è messa la parola fine: i giudici, accettando la richiesta di concordato presentata dai legali dei due imputati hanno riformulato la sentenza di primo grado condannando Vincenti a 27 anni e Patrucco a 26 anni e 11 mesi. Nel verdetto sono riuniti anche i reati minori. I due imputati inoltre hanno rinunciato al ricorso in Cassazione.
"La sanzione finale è sicuramente rapportata alla gravità dei fatti". Lo sostiene Fulvio Violo, avvocato di Giovanni Vincenti: "Il concordato - aggiunge - ha la valenza di cercare di rapportare la sanzione alla gravità del fatto. Purtroppo questo è stato un tragico equivoco, perché a monte non c'era alcuna intenzione di ledere ad alcuno: è degenerato, quindi giustamente Vincenti e Patrucco si sono assunti le loro responsabilità fino in fondo e penso che a questo punto possano essere soddisfatti tutti"
"La mia assistita - ha spiegato Giacomo Gardella, legale di Antonella Patrucco - continua a ribadire che non aveva assolutamente consapevolezza, se non in maniera generica, di quelle che erano le intenzioni del marito, ma non c'era in ogni caso anche da parte di lui l'intenzione di fare male ad alcuno. La scelta del concordato è stata dolorosa come dolorosa è tutta l'intera vicenda".
Quattro i reati di truffa assicurativa contestati tra agosto e settembre 2019. Ecco la sentenza del gup del tribunale di Milano
Il GUP del Tribunale di Milano ha assolto dall’accusa di frode assicurativa in concorso un cosentino, mentre per gli altri si procederà al giudizio. Si chiude così una vicenda di cronaca che ha visto imputato, con l’accusa di essere uno degli autori facente parte di un gruppo di persone dedite alle truffe assicurative, un commerciante di Cosenza. Quattro i reati contestati secondo l’accusa avvenuti tutti in Cosenza e nell’hinterland, tra agosto e settembre 2019.
A tutti gli imputati era contestato di avere messo in atto un sistema di truffa perpetrato attraverso la denuncia di numerosi sinistri mai avvenuti e recanti a supporto documentazione falsa, nonché l’utilizzo di artifici finalizzati all’aggravamento di lesioni e quindi a maggiorare artificiosamente l’indennizzo richiesto in danno delle assicurazioni. L’assicurazione aveva anche nominato un investigatore, il quale aveva fornito alla compagnia assicurativa una copiosa documentazione di riscontro dalla quale poi è partita la querela ed il procedimento penale.
L’imputato, incensurato, si era sin dall’inizio professato innocente. Lo stesso aveva fornito agli investigatori della Compagnia assicurativa anche la propria versione dei fatti, oltre che certificazione medica, ritenuta dalla Procura contraddittoria e non veritiera, da qui l’imputazione.
Secondo gli Uffici di Procura, gli indizi erano rappresentati oltre che da divergenti dichiarazioni tra gli indagati sugli stessi fatti anche da divergenze sul traffico satellitare rispetto alle dinamiche denunciate dei sinistri nelle richieste di risarcimento formulate all’assicurazione. Altri indizi venivano rinvenuti in scatti fotografici pubblicati su Facebook dai quali emergevano, secondo l’accusa, una serie di indizi a carico dell’imputato.
L’avvocato Andrea Trevisan del foro di Cosenza, che ha assistito il commerciante, che ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato, ha sempre sostenuto che gli indizi a carico di G. A. fossero assolutamente non idonei a formulare una sentenza di condanna anche a seguito delle investigazioni difensive svolte e si è detto soddisfatto per la decisione del GUP che ha fatto proprie le argomentazioni prospettate dalla difesa ed ha assolto l’imputato per tutti e quattro i reati allo stesso contestati: in particolare il Gup ha assolto l’imputato con la formula “per non aver commesso il fatto” per reati contestati nel settembre del 2019 e “perché il fatto non sussiste” per il reato contestato nell’agosto del 2019.
Il giudice ha inflitto pene tra i 2 anni e 2 mesi ed 1 anno nei confronti degli imputati
Otto condanne. Sono quelle pronunciate dal giudice Alessandro De Santis nei confronti di altrettanti imputati accusati di truffa ai danni delle assicurazioni auto.
Il giudice ha inflitto 1 anno per Vincenzo Capobianco, 22enne di Santa Maria Capua Vetere; 2 anni e due mesi per Alessio Fusco, 22enne di Capua; 1 anno e 6 mesi per Crescenzo Bello, 43enne di Sant'Arpino; 1 anno e 6 mesi per Pasquale Caserta, 22enne di Capua; 1 anno e 6 mesi per Giuseppe Monte, 26enne di Grazzanise; 1 anno e 6 mesi per David Lazlo Suciu; 2 anni per Alberto Grimaldi, 22enne di Capua; 2 anni per Carlo Cantelli, 56enne di Casal di Principe. Per tutti - ade eccezione di Fusco, Grimaldi e Cantelli - il giudice ha disposto la sospensione della pena. Disposto il risarcimento dei danni nei confronti delle assicurazioni truffate, Axa e Generali, quest'ultima costituitasi parte civile con l'avvocato Lucia Piscitelli. Nel collegio difensivo gli avvocati Massimiliano Di Fuccia, Mirella Baldascino, Olimpia Rubino e Gianfranco Carbone.
Secondo quanto accertato dagli inquirenti, le finte vittime degli incidenti stradali si procuravano ferite, facendosi picchiare anche con mazze di ferro, e subito dopo si recavano al pronto soccorso per farsi refertare e consegnare successivamente l’intero incartamento ai legali, i quali inviano le richieste di danno alla compagnia assicurativa.
Tredici imputati, quasi tutti napoletani, sono accusati di aver denunciato incidenti mai accaduti e per farsi liquidare dalla compagnia trentina avrebbero utilizzato anche falsi referti medici
TRENTO. Nel vasto "campionario" delle truffe ai danni delle assicurazioni, c'è chi si era specializzato in falsi investimenti di pedoni sulle strisce. Ma i furbetti della frode - 13 persone quasi tutte residenti in provincia di Napoli - sono stati smascherati.
Qualcuno è uscito dal procedimento penale patteggiando la pena, la maggioranza ha preferito affrontare il processo in Tribunale a Trento.
Le accuse contestate sono fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e falsità materiale commessa dal privato.
Il capo di imputazione elenca 4 diversi episodi di quella che secondo la procura era una frode ai danni di Itas Mutua Assicurazioni (ma nel fascicolo sono elencate molti altri episodi commessi dagli stessi soggetti ai danni di altre compagnie assicurative in altre regioni).
«In concorso tra loro - ha scritto il pm - denunciavano un sinistro stradale inesistente asseritamente avvenuto mediante investimento su strisce pedonali in Torre del Greco alle 14 del 27 settembre 2013 predisponendo tre falsi referti dell'Ospedale civile di Bosco Trecase (Napoli) con la data del 27 settembre 2013 e la falsa firma del medico dottor (omissis), con l'aggravante di aver conseguito l'intento mediante emissione di sentenza di condanna di Itas al risarcimento».
Investimenti pedonali sulle strisce fasulli ai danni di Itas sarebbero stati commessi in almeno altre tre occasioni.
Il capo di imputazione cita l'investimento inesistente, asseritamente avvenuto il 5 agosto 2011 alle ore 11 a Pollena Trocchia (Napoli): l'investimento del 17 marzo 2013 accaduto a San Sebastiano al Vesuvio; infine un altro investimento considerato fasullo sarebbe accaduto il 30 aprile 2013 in un attraversamento pedonale a Torre del Greco.
Per ogni sinistro i truffatori si facevano liquidare come risarcimento cifre rilevanti.
Per frenare il malcostume degli incidenti falsi o gonfiati l'anno scorso Itas e procura della Repubblica di Trento hanno siglato un accordo
«L'obiettivo della compagnia assicurativa - scriveva in una nota Itas Mutua - è agevolare lo scambio di informazioni su episodi e circostanze di rilievo penale per intervenire in modo efficace e tempestivo».
Per tutte le compagnie assicurative le frodi sono un cancro: Itas, nel 2021 ha presentato su tutto il territorio nazionale in totale 62 denunce. All’Unità antifrode sinistri di Itas è affidato il compito di contrastare il fenomeno delle frodi assicurative. Le tipologie sono diverse: sinistri stradali simulati, incendi dolosi, infortuni avvenuti con dinamiche diverse da quelle denunciate.
Per gli incidenti stradali simulati Itas dispone di strumenti statistici e tecnici.
Chi ha inventato un sinistro e gli è andata bene spesso si fa ingolosire e ci riprova.
In questo caso l'archivio antifrode nazionale può fornire dati importanti per capire se ci sono anomalie.
Inoltre c'è l'esperienza dei liquidatori che vedono migliaia di sinistri e hanno l'occhio allenato per capire se la dinamica denunciata è compatibile con i danni riportati dal veicolo. Inoltre ci sono i periti che in base ai danni alle lamiere sono in grado di ricostruire come sono andate le cose.
Il divieto di pignoramento delle somme dovute dall’assicurazione non vale per qualsiasi polizza. Il caso delle polizze united linked e di quelle con scopo investimento.
Nel tentativo di sottrarre i propri beni ai creditori, ci si chiede spesso se le polizze vita possano essere un valido sistema per fare un investimento e, nello stesso tempo, evitare possibili aggressioni delle somme in esse riversate. In altri termini, i soldi della polizza vita sono pignorabili? Come si vedrà a breve, la giurisprudenza, riconoscendo il generale principio di impignorabilità delle polizze vita, ha poi operato alcune distinzioni come nel caso delle polizze united linked. Ma procediamo con ordine.
I soldi investiti in una polizza vita sono pignorabili?
A norma dell’articolo 1923 del Codice civile, non possono essere sottoposte a pignoramento (il Codice parla di «azione esecutiva», ma il concetto è lo stesso) le somme dovute dall’assicurazione al contraente o al beneficiario.
Interpretando tale norma, la Corte di Cassazione ha affermato che le polizze vita, per poter essere considerate non pignorabili, devono avere finalità previdenziali. Al contrario, possono essere pignorate le polizze che hanno carattere speculativo (di tanto parleremo meglio qui di seguito). Proprio così si evita che il debitore possa utilizzare la polizza solo allo scopo di sottrarre i propri soldi alle azioni esecutive dei creditori.
Il divieto di pignorabilità e sequestrabilità delle somme dovute dall’assicuratore in forza di un contratto di assicurazione sulla vita si riferisce non soltanto alla somma assicurata (ossia ai singoli premi versati dal contraente all’assicurazione) ma anche a quella proveniente dal riscatto della polizza stessa.
Il divieto di pignoramento delle polizze vita opera, naturalmente, fino a che le somme suddette si trovano presso l’assicuratore e non sono state ancora pagate: la norma si riferisce, infatti alle «somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario». Dopo il loro pagamento, gli importi incassati dagli aventi diritto si confondono con il loro patrimonio e ne seguono le sorti nei confronti di una eventuale azione esecutiva o cautelare.
Questo significa che, una volta che l’assicurazione ha versato il risarcimento della polizza al relativo beneficiario e questi abbia ricevuto l’importo sul proprio conto corrente, il creditore può pignorare la giacenza sul conto indipendentemente dal fatto che si tratti di somme derivanti da polizze vita.
Quando i soldi di una polizza vita sono pignorabili?
Secondo l’orientamento più recente della giurisprudenza, se la polizza vita non ha natura previdenziale ma scopo speculativo, essa può essere soggetta a pignoramento e a sequestro sia preventivo che conservativo sul presupposto che essa costituisca un investimento finanziario, non meritevole delle garanzie riservate dalla legge alle polizze vita tradizionali. Pertanto, non si può applicare l’art. 1923 del Codice civile sul divieto di azione esecutiva o cautelare.
Ad esempio, elementi che inducono a ritenere il carattere non previdenziale della polizza possono essere:
- la possibilità di richiedere in qualsiasi momento il riscatto;
- la corresponsione del premio in unica soluzione, anziché con versamenti frazionati nel tempo;
- la durata fissa del contratto;
- la redditività determinata esclusivamente dal rendimento finanziario del valore di riferimento.
Polizze United linked: sono pignorabili?
Secondo la giurisprudenza, in materia di polizze “united linked” va esclusa la pignorabilità di capitali e rendite di quei contratti in cui sia presente una “non irrilevante” componente assicurativa. Spetta al giudice stabilire caso per caso.
Secondo il tribunale di Brescia, i crediti derivanti da polizze assicurative miste quali le cosiddette polizze unit linked non sono assoggettabili ad azioni esecutive, nella fase di accumulo del montante. In un contratto di assicurazione sulla vita cosiddetto multiramo, caratterizzato dalla combinazione di tre prodotti, il prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit-linked, caratterizzato dal fatto che il rendimento dipende dall’andamento dell’investimento sottostante in quote OICR o fondi interni, rientra a pieno titolo nella nozione di contratto assicurativo sulla vita, anche alla luce delle norme europee (Reg. n. 1286/2014 e Direttiva 2016/97) e, pertanto, non può essere sottoposto ad esecuzione (nel caso di specie, il tribunale ha accolto l’opposizione alla procedura esecutiva presso terzi, relativamente al pignoramento di crediti derivanti dalla sottoscrizione di polizze unit-linked).
In tema di impignorabilità e insequestrabilità delle polizze “vita”, il tribunale di Parma ha dichiarato che le polizze “index linked” sono assoggettabili a pignoramento in quanto la causa giuridica di tali polizze non è assicurativa, di garanzia, ma trattasi, in maniera prevalente, di prodotti finanziari a tutti gli effetti che possono essere riscattati in qualsiasi momento e nulla garantiscono per l’assicurato, nemmeno il recupero del valore investito, contrariamente a quanto si verifica per le polizze vita tradizionali.
Postaprevidenza valore è pignorabile?
Esiste poi “Postaprevidenza valore“, un fondo pensione istituito da Poste Vita Spa come piano individuale pensionistico di tipo assicurativo, iscritto al numero 5003 dell’albo dei fondi pensione, tenuto dalla Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione). In questo caso,trova applicazione l’articolo 11, comma 10, del Dlgs 252/2005, secondo il quale sono intangibili le posizioni individuali nella fase di accumulo, mentre le prestazioni pensionistiche in capitale, o in rendita, nonché le anticipazioni per spese sanitarie, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico dei regimi di previdenza obbligatoria, vale a dire, come ha precisato la Covip con risposta del settembre 2010, «nell’ammontare massimo di un quinto della prestazione, valutato al netto delle ritenute fiscali». Restano invece cedibili, sequestrabili e pignorabili senza vincoli i riscatti e le altre tipologie di anticipazioni.
Come fare a capire se una polizza vita è pignorabile?
Per stabilire se una polizza vita è pignorabile bisogna rifarsi alla funzione di questa. La questione è stata chiarita dal tribunale di Milano in modo molto pratico: la legge vieta il pignoramento delle somme dovute dall’assicuratore in forza di assicurazione sulla vita. Tali polizze, infatti, sono funzionali al conseguimento dello scopo di previdenza e tale finalità può dirsi raggiunta solo nel caso in cui il contratto abbia raggiunto il suo scopo tipico, ossia la reintegrazione del danno provocato dall’evento morte e/o sopravvivenza attraverso la prestazione dell’assicuratore preventivamente stimata, idonea a soddisfare l’interesse leso da tale evento, e non anche quello in cui l’assicurato recuperi al suo patrimonio somme che, pur realizzando lo scopo di “risparmio”, non integrano altresì gli estremi della funzione “previdenziale”.
Ne consegue che, in tale ipotesi, seppur venga a realizzarsi la funzione di risparmio, totalizzando il beneficiario risorse monetarie recuperate dai premi versati, non si raggiunge il fine previdenziale e, in siffatta ipotesi, viene meno la ragione di ritenere impignorabili e/o insequestrabili tali somme.
Sino ad oggi la giurisprudenza era stata “univoca nell'affermare che la vittima di un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile quando il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche o a queste equiparate, per tali ultime intendendosi anche le aree private dove sia consentita la circolazione a un numero indeterminato di persone aventi accesso giuridicamente lecito all'area, requisito da «intendersi sussistente pur se quelle siano appartenenti a una o più categorie specifiche e anche se l'accesso in parola avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni»”.
Principio questo che era stato ribadito dalle stesse Sezioni Unite (n. 8620/2015) e dalle più recenti pronunce di legittimità (n. 10717/2018).
La Terza Sezione delle Sezioni Unite aveva, tuttavia, di recente, “posto la questione se l'art. 122 Cod. ass. possa e debba interpretarsi conformemente alla giurisprudenza eurounitaria, nel senso che la circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico debba intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale” e, quindi, anche su (tutte) le aree private.
Con la sentenza n. 21983/2021, le Sezioni Unite, innovando il suddetto orientamento, hanno dato risposta positiva a tale quesito.
Le SS.UU. hanno anzitutto confermato che “la disciplina posta all'art. 2054 c.c. e quella in tema di assicurazione obbligatoria per la r.c.a. risultano imprescindibilmente connesse”, dando atto di aver già indicato, in alcuni precedenti, “nell'utilizzazione del veicolo conforme alla funzione abituale dello stesso il criterio decisivo ai fini della determinazione dell'ambito della copertura assicurativa obbligatoria per la r.c.a., pur senza ex professo esaminare il concetto di circolazione in termini di riferimento spaziale previsto per l'assicurazione obbligatoria”.
Decisiva sarebbe, quindi, per stabilire i limiti di operatività della garanzia r.c. auto, “l'utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo costituendo, in luogo di quello del «numero indeterminato di persone», il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro”.
Tale “interpretazione estensiva nei suindicati termini della nozione di «circolazione» su «aree ... equiparate» alle «strade di uso pubblico» di cui all'art. 122 Cod. ass., oltre che costituzionalmente orientata” sarebbe inoltre “conforme al diritto dell'U.E…. come interpretato dalla Corte di Giustizia ( v. Corte Giust., 4/9/2014, C- 162/13… in relazione a sinistro cagionato da trattore munito di rimorchio nel cortile di una casa colonica; Corte Giust., grande sezione, 28/11/2017, C-514/16… in relazione a sinistro cagionato da trattore fermo su pista sterrata ma con il motore acceso per azionare una pompa per lo spargimento di erbicida che provocò uno smottamento schiacciando una lavoratrice dell'azienda agricola”.
E pertanto questa costituirebbe un’“interpretazione adeguatrice della norma di diritto interno a quella di diritto europeo, al fine di conseguire il risultato da quest'ultima perseguito, in adempimento dell'obbligo posto all'art. 189, comma 3, Trattato CEE, e quindi all'art. 249, comma 3, Trattato UE”.
In concreo, le SS.UU. hanno accolto il ricorso proposto dai congiunti di un giovane che era stato investito dal nonno in un’area cortilizia recintata.
La soluzione così adottata suscita più di qualche perplessità.
Infatti, il criterio dell’utilizzazione del veicolo assicurato in conformità alla sua funzione abituale riveste un’intrinseca natura funzionale che risulta priva di significato ai fini di individuare i limiti di natura territoriale entro i quali opera la garanzia assicurativa prevista dalla r.c. auto obbligatoria.
In proposito il contenuto dell’art. 122 Cod. ass. è molto chiaro quando fa riferimento alle “strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”, fisando tali limiti con riferimento alla destinazione delle aree equiparate alle strade pubbliche, e non all’uso dei veicoli che vi si trovino, che è cosa completamente diversa.
Per la Suprema Corte di Cassazione il terzo trasportato che agisce in giudizio per il risarcimento del danno “deve sia fornire la prova dell’effettivo accadimento del sinistro sia del nesso di causalità tra l’incidente ed i danni da risarcire.”
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, il Tribunale di Napoli aveva rigettato l’appello proposto da un genitore, esercente la potestà sulla figlia minore, nei confronti di una compagnia di assicurazioni, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli che non aveva accolto la domanda avanzata da quest’ultima di “condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni riportati dalla minore, che viaggiava come trasportata sul motoveicolo …., in occasione di un sinistro stradale”.
Anche per il Tribunale di Napoli la domanda era infatti da respingersi per “carenza probatoria in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria”. Sia il genitore che la figlia, nelle more divenuta maggiorenne, hanno quindi proposto ricorso per Cassazione deducendo che il “Tribunale sarebbe incorso in errore gravando l’attrice dell’onere della prova sulla responsabilità del conducente del veicolo” e che “ vi sarebbe altresì un vizio di motivazione, atteso che questa sarebbe affetta da numerose illogicità, incongruenze e contraddizioni, consistenti in particolare nella lacunosa considerazione delle testimonianze”.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile in quanto, per il Tribunale, le testimonianze che erano state assunte non avevano comprovato l’effettivo accadimento del sinistro. Alcune di esse si erano infatti dimostrate lacunose ed imprecise, altre invece inattendibili posto che i testi “non avevano assistito all’incidente”.
La Corte di Cassazione, nella motivazione della sentenza, ha precisato inoltre che “il Tribunale non ha affatto inteso sostenere che incombesse all’attrice dare la prova di questa dinamica e delle cause dell’incidente, ma si è avvalso del contenuto della testimonianza al fine di esprimere e motivare le proprie perplessità circa l’attendibilità del testimone”. Piuttosto, “in ossequio al disposto dell’art. 2697 c.c. spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio per il risarcimento del danno, non solo provare quest’ultimo, ma anche fornire la prova dell’effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l’incidente e i danni da risarcire”.
Per la Corte di Cassazione, pertanto, il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda attorea in quanto “mancante la prova non tanto della dinamica del sinistro al fine di individuare la responsabilità del sinistro (come sostenuto in ricorso)”, quanto piuttosto del fatto che lo stesso si fosse realmente verificato e che le lesioni riportate dalla minire fossero effettivamente riconducibili ad un incidente stradale.
Si tratta dell’ennesima decisione che afferma l’inderogabile necessità che il danneggiato adempia l’onere di provare che l’incidente si è realmente verificato, in una prospettiva che, in realtà, va inquadrata, non solo nell’ottica processuale di una corretta applicazione dell’art. 2697 c.c., ma anche in quella del contrasto alle frodi nel settore R.C. auto perseguito dalla più recente legislazione, non ultima la norma dell’art. 135 del Codice delle assicurazioni private.
Cass. civ., sez. III, 13 ottobre 2016, n. 20654
Secondo la Cassazione, nulla si può pretendere se a causare il sinistro è il comportamento della vittima al volante.
Non sempre la famiglia di chi rimane vittima di un incidente mortale ha diritto al risarcimento. Può capitare anche che quando il decesso dell’automobilista avviene a causa di un sistema di protezione stradale in condizioni inadeguate non ci sia la possibilità di ottenere l’indennizzo. Il motivo lo ha spiegato la Cassazione in una recente sentenza in cui ricorda un fattore fondamentale: quando si verifica un sinistro, occorre andare a monte dei motivi che lo hanno provocato e non partire dalle conseguenze. In sostanza, la Suprema Corte ha spiegato, in caso di incidente mortale, quando non c’è il risarcimento.
Quei motivi a monte a cui fanno riferimento i giudici si possono riassumere in uno solo: l’atteggiamento del conducente al volante della sua auto. Di fronte a una condotta imprudente, sostiene la Cassazione, c’è poco da pretendere. Vediamo perché.
Le regole di comportamento del conducente
Una condotta sbagliata al volante, dunque, può far passare il conducente dalla parte del torto anche in caso di incidente mortale e di decesso provocato da un fattore esterno.
Il Codice della strada impone una serie di regole di comportamento che vanno sempre e comunque rispettate. Altrimenti, come sostiene la Cassazione nella sentenza in commento, c’è poco da pretendere.
L’articolo 141 del Codice, ad esempio, stabilisce che «è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione». Non solo: l’automobilista è tenuto a conservare sempre il controllo del veicolo che sta guidando. Ecco perché è sempre necessario moderare la velocità.
Ma non è solo il «piede pesante» sull’acceleratore quello che, in caso di incidente mortale, può negare il diritto al risarcimento. Il Codice obbliga anche ad allacciare sempre le cinture di sicurezza, ancor prima di avviare l’auto. Cinture che devono essere indossate anche dal passeggero e da chi occupa i sedili dietro.
E ancora: la sicurezza di tutti richiede, ad esempio, di non utilizzare i cellulari alla guida se non con auricolare o viva voce in modo da tenere sempre le mani sul volante; di non mettersi a messaggiare con il telefonino anche quando si è in coda; di non bere alcolici (o, almeno, di non esagerare per restare sotto la soglia consentita) prima di mettersi alla guida; di fermarsi ogni tanto durante i viaggi lunghi per non sottovalutare la stanchezza; di controllare che l’auto sia sempre in perfette condizioni di sicurezza (freni, pneumatici, luci, ecc.). E così via. Sembrano delle cose scontate, delle regole più dettate dal buon senso che dal Codice della strada. Eppure, sono le norme più disattese dagli automobilisti e, quindi, alla base della maggior parte degli incidenti stradali. Anche mortali.
Quando è negato il risarcimento in caso di incidente mortale
Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che non si ha diritto al risarcimento quando l’incidente mortale è stato causato dalla mancata prudenza del conducente, anche se il decesso è avvenuto per un fattore esterno a lui non imputabile.
La Suprema Corte, in sostanza, sottolinea la differenza tra la causa e la conseguenza del sinistro. Ed è la prima alla base del negato risarcimento.
La vicenda di cui si sono occupati gli Ermellini riguarda il caso di un automobilista deceduto dopo che la sua auto era finita fuori strada e trafitta da un guard-rail divelto. La famiglia della vittima avrebbe voluto un risarcimento puntando il dito sull’Anas, proprietario della strada: a sentire i parenti, il loro congiunto «aveva perso il controllo del veicolo a causa di un dislivello esistente sul manto stradale ed era deceduto a causa del forte impatto dell’auto con un guard-rail che si era imprevedibilmente divelto per effetto dell’urto e si era infilato nell’abitacolo».
La Cassazione, invece, decide che il dito debba essere puntato altrove, cioè proprio sull’automobilista. E il ragionamento è semplice: se il conducente avesse rispettato il Codice della strada, l’incidente non sarebbe accaduto. Se fosse stato rispettato il limite di velocità, quel dislivello non avrebbe provocato l’incidente, dato che – come detto in precedenza – il Codice impone all’automobilista di conservare sempre il controllo del veicolo che sta guidando. Il guard-rail divelto, dunque, è stata la conseguenza del sinistro e non la causa, imputabile – secondo i giudici di legittimità – all’atteggiamento tenuto al volante dalla vittima e del mancato rispetto delle primordiali norme di sicurezza: oltre alla velocità eccessiva (come risulta dal verbale dei Carabinieri intervenuti sul posto), gli pneumatici erano in condizioni precarie e la cintura non era stata allacciata.
Nelle cause risarcitorie derivante dalla responsabilità medica al paziente spetta dimostrare il nesso di causa tra la condotta del medico e il danno riportato, al medico invece di aver rispettato pienamente le leges artis o le best practices
La prova del nesso di causa è a carico del paziente
La donna che dopo un intervento di mastoplastica additiva, rileva la presenta di un inestetismo, consistente nella lieve asimmetria del seno, deve dimostrare, se vuole ottenere il risarcimento, il nesso di causa tra la condotta e il danno riportato. La stessa non può limitarsi a richiamare le conclusioni, tra l'altro non totalmente a suo favore, della ATP effettuata a distanza di quasi nove anni dall'intervento. Occorrono prove maggiori ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria da responsabilità medica. Queste le conclusioni del Tribunale di Reggio Emilia nella decisione del 16 febbraio 2022.
Asimmetria mammaria dopo mastoplastica additiva
Una donna si sottopone a un intervento di chirurgia estetica al seno. A distanza di otto anni e mezzo promuove un accertamento tecnico preventivo art. 696 c.p.c nei confronti del medico che l'ha operata e del Centro medico presso cui l'intervento è stato eseguito, ritenendo la sussistenza della colpa medica e chiedendo la relativa quantificazione dei danni subiti.
In seguito la paziente promuove giudizio di merito sempre verso la struttura e il medico perché l'accertamento ha dimostrato la erronea esecuzione dell'intervento che ha prodotto inestetismi derivanti dalla diversa forma e dimensione delle due mammelle. Chiede quindi a titolo di risarcimento la somma di Euro 3.900,30.
Il Centro medico resiste in giudizio (contumace il medico) e contesta la domanda perché la leggera asimmetria mammaria è frutto di una complicanza che è stata ben descritta alla paziente, che quindi ne era a conoscenza.
Non spetta il risarcimento al paziente che non prova il nesso
Il Tribunale di Reggia Emilia chiamato a pronunciarsi precisa prima di tutto che: "spetta innanzitutto al paziente provare il nesso causale tra l'insorgere della patologia e la condotta del medico; solo in un secondo momento, laddove il paziente abbia dato prova di tale ciclo causale, il sanitario deve provare il pieno rispetto delle leges artis o comunque delle best practices, evidenziando la causa non imputabile che gli ha reso impossibile fornire la prestazione corrispondente ai canoni di professionalita? dovuti."
Ne consegue che se la causa del danno è incerta perché il paziente non prova il nesso tra condotta del medico e patologia, il giudice non può che rigettare la domanda.
Passando quindi all'esame del caso di specie, il Tribunale rileva che l'accertamento tecnico preventivo effettuato a distanza di quasi nove anni e in assenza di documentazione intermedia prodotta da parte attrice ha reso difficile l'espletamento della procedura peritale, la quale ha concluso per il danno si è verificato probabilmente per la "contrattura capsulare, evento prevedibile ma non prevenibile dai Sanitari, per cui non sarebbe rilevabile alcuna censura."
In sostanza dall'ATP è emerso che i modesti inestetismi quantificati nella percentuale dello 2,5% di danno biologico non sono sicuramente riconducibili alla colpa medica e che la lieve dismorfia è frutto di una contrattura capsulare, prevedibile ma non prevenibile.
La difesa di parte attrice tuttavia, nonostante tali incertezze, nulla ha osservato al riguardo, per cui la domanda deve essere rigettata, con conseguente condanna alle spese di lite in favore del Centro medico costituitosi.
Danno non patrimoniale: che cos’è? In quali casi la vittima di un sinistro ha diritto al risarcimento del danno morale?
Secondo la legge, la persona lesa nei propri diritti può chiedere non solo il risarcimento del danno patrimoniale, ma anche quello non patrimoniale. Ad esempio, la vittima di stalking che subisce il danneggiamento violento dei propri beni potrà reclamare non solo il risarcimento del danno economico (riguardante gli oggetti rovinati) ma anche quello non economico, inerente al turbamento subito a causa della condotta persecutoria. Con questo articolo ci soffermeremo su un particolare aspetto: che risarcimento spetta in caso di sinistro stradale?
La Corte di Cassazione ha recentemente spiegato che, in caso di incidente stradale, il danno morale (che rientra nel risarcimento non patrimoniale) non spetta automaticamente, ma solo se rigorosamente dimostrato. Questo significa che i parametri adottati dalla giurisprudenza sono errati se prevedono “d’ufficio” l’attribuzione del risarcimento del danno morale. Se l’argomento ti interessa, prosegui nella lettura: vedremo insieme che risarcimento spetta in caso di sinistro stradale.
Sinistro stradale: come si risarcisce il danno?
A seguito di un incidente stradale, la vittima potrebbe maturare il diritto a due tipi di risarcimento: quello per il danno patrimoniale e quello per il danno non patrimoniale.
Il danno patrimoniale si riferisce alla perdita economica direttamente subita dalla vittima di un illecito. Ad esempio, chi subisce un danno alla propria auto patisce un danno patrimoniale uguale alla perdita di valore del suo bene.
Il danno patrimoniale è quindi facilmente calcolabile, in quanto corrisponde alla diminuzione patrimoniale conseguente all’illecito.
Il danno non patrimoniale corrisponde invece alla lesione di un interesse protetto dall’ordinamento giuridico.
Il danno non patrimoniale è quello che il soggetto soffre in seguito alla violazione di un valore della personalità umana e include tutti i pregiudizi non immediatamente quantificabili economicamente, quali la sofferenza interiore, l’invalidità fisica e psichica, il peggioramento della qualità della vita di una persona.
Danno non patrimoniale: quando spetta?
Il danno non patrimoniale è risarcibile soltanto quando dimostrato, esattamente come il danno patrimoniale. Chi vuole ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale dovrà provare, ad esempio, di aver subito un danno alla salute tramite una perizia medica, eventualmente calcolando anche il proprio grado di invalidità (temporanea o permanente).
Non si può quindi pretendere in automatico il risarcimento del danno non patrimoniale ogni volta che si ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale. Ma di tanto parleremo a breve.
Danno non patrimoniale: in cosa consiste?
Il tipico danno non patrimoniale è quello alla salute: si parla in questi casi di danno biologico. Il danno biologico ricomprende tutte le lesioni alla propria integrità psicofisica: non soltanto quindi le malattie e le ferite del corpo, ma anche quelle della mente e della psiche.
Ad esempio, chi subisce un’aggressione fisica avrà diritto al risarcimento del danno biologico, nel caso in cui riporti lesioni personali; lo stesso dicasi per le ferite riportate a seguito di un sinistro stradale.
Altra ipotesi tipica di danno non patrimoniale è il danno morale, definibile come l’ingiusto turbamento dello stato d’animo del danneggiato o anche nel patema d’animo o stato d’angoscia generato dall’illecito.
Il danno morale è dunque il dolore interiore che subisce una persona che è stata vittima di un evento antigiuridico. Si pensi alla depressione, all’ansia, ai problemi psicologici derivanti da un evento traumatico causato da una condotta illecita altrui.
Ad esempio, la vittima di stalking potrà a buon diritto chiedere il risarcimento del danno morale per il grave stato d’ansia a lungo patito per via della persecuzione subita.
Risarcimento danno non patrimoniale: come si calcola?
Il risarcimento del danno non patrimoniale si calcola in base ad alcuni parametri individuati dalla giurisprudenza, i quali tengono conto di diversi fattori come il grado di invalidità (temporanea o permanente) conseguente all’illecito oppure l’età del danneggiato.
I parametri più famosi sono quelli elaborati dai tribunali di Roma e di Milano, criteri che vanno sotto il nome di tabelle, in quanto elencano in maniera puntuale il risarcimento per il danno non patrimoniale che spetta alle vittime di lesioni all’integrità psico-fisica.
Incidente stradale: che risarcimento spetta?
Nel caso di sinistro stradale può spettare tanto il risarcimento del danno patrimoniale quanto quello per il danno non patrimoniale. Si pensi alla vittima che rimanga gravemente ferita: in un caso del genere, spetterà il risarcimento per il danno alla propria salute (danno biologico).
Eventualmente, in caso di sinistro, si può avere diritto anche al risarcimento del danno morale. Si pensi al motociclista che subisce lesioni permanenti al volto, patendo anche una grave sofferenza morale, oppure a chi è costretto in ospedale tra la vita e la morte per lungo tempo in stato di coscienza.
Come anticipato, il risarcimento del danno morale può essere riconosciuto solamente nel caso in cui questo sia debitamente provato. Secondo la Cassazione, infatti, il danno morale è completamente autonomo da quello biologico, non potendo essere riconosciuto solamente per via di un danno alla salute.
Secondo la Suprema Corte, il danno morale è autonomo dal biologico laddove non può essere verificato con un accertamento medico-legale,
Secondo la Cassazione, dunque, non è giustificabile l’incorporazione del danno morale nel biologico: il secondo, infatti, è indicato come lesione che incide sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto, e quindi sulla dimensione esterna, mentre il danno morale si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d’animo, dunque nella dimensione interiore della persona.
Peraltro, non può essere dimenticato come, di solito, nel risarcimento del danno biologico sia già ricompreso anche il calcolo di una generica sofferenza morale; pertanto, è possibile ottenere il risarcimento di un danno morale autonomo e distinto da quello biologico solo se questo è adeguatamente provato, cioè se è dimostrata la presenza di una sofferenza, diversa dal danno biologico, causata dalle lesioni subite.
In presenza del sole all'altezza degli occhi il conducente è tenuto a rallentare, fermarsi e attendere che il fenomeno che gli impedisce di avere una buona visibilità venga meno, se procede e investe il pedone è responsabile
Il sole non rende impossibile avvistare il pedone
Quando il sole abbaglia il conducente alla guida, questi deve rallentare, fermarsi e attendere che passi la causa che impedisce la visibilità. Va quindi condannato il conducente che investe un pedone, anziano, che attraversava la strada con movimenti lenti e tali che il conducente poteva ben percepire se avesse rallentato. Non viene quindi smentito dalla sentenza n. 18748/2022 della Cassazione il principio consolidato che esclude che l'abbagliamento del sole costituisca un caso fortuito.
Omicidio colposo per investimento di un pedone
Un soggetto viene ritenuto responsabile dell'omicidio di un soggetto e di omissione di soccorso. In sede di appello, anche in virtù della scelta del giudizio abbreviato, viene condannato alla pena della reclusione, sospesa condizionalmente, di due anni e alla sospensione della patente per 4 anni. Confermate inoltre le statuizioni civili.
Questi gli eventi che hanno condotto al sinistro stradale mortale. L'imputato, alla guida di una autovettura, procedeva alla velocità moderata di 35 km orari, ha investito il pedone all'altezza di un incrocio, che a causa dell'urto veniva sbalzato sul manto stradale. L'investitore nella immediatezza dei fatti si è dato alla fuga, ma ha avvisato due passati della presenza di un uomo a terra.
I carabinieri intervenuti sul posto, dopo aver constatato la morte del pedone, grazie alla testimonianza delle donne a cui era stata segnalata la presenza dell'uomo sull'asfalto, procedevano a identificare il responsabile.
Sole e condotta imprudente del pedone rilevano
Il difensore dell'imputato ricorre alla Corte di Cassazione sollevando tre motivi di doglianza.
- Prima di tutto, alla luce della velocità moderata con cui procedeva il conducente e del concorso di colpa del pedone, che ha attraversato diagonalmente un incrocio non si comprende in che modo si sarebbe dovuto comportare in alternativa l'imputato. Per la Corte infatti il conducente avrebbe dovuto tenere una velocità ancora inferiore sulla base di una motivazione del tutto illogica, ritenendo che la presenza di ostacoli improvvisi debba in sostanza essere prevista perché non costituisce un evento eccezionale.
- In secondo luogo contesta l'omissione di soccorso addebitata in quanto nel caso di specie il soggetto, morto sul colpo, come dimostrato dall'autopsia, non aveva bisogno di essere assistito.
- Con il terzo motivo infine lamenta l'eccessiva severità della pena inflitta.
Il pedone era anziano, il sole non è un caso fortuito
La Cassazione rigetta il ricorso in quanto dalle stesse dichiarazioni dell'imputato emerge la sua responsabilità. Lo stesso ha infatti dichiarato di non essere riuscito ad evitare il pedone al centro della carreggiata, in prossimità di un incrocio "attesa anche la presenza del sole all'altezza del viso."
Ne consegue che la condotta del pedone, anche se imprudente, non è stata così improvvisa da non poter essere evitata. La velocità in questo caso non poteva considerarsi adeguata anche perché il pedone era anziano e camminava lentamente, inoltre sull'asfalto non sono stati rinvenuti segni di frenata.
Giurisprudenza è costante nel ritenere che "in caso di omicidio colposo il conducente va esente da responsabilità quando, per motivi estranei al suo obbligo di diligenza, si sia trovato nella impossibilità di avvistare il pedone e di notarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile.
Né può trascurarsi l'abbagliamento del sole addotto dal conducente che però, per consolidata giurisprudenza "non integra un caso fortuito e perciò non esclude la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione, infatti, il conducente è tenuto a ridurre la velocità e ad interrompere la marcia e ad attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità."
Infondata la censura relativa all'omissione di soccorso. L'omicidio colposo aggravato dalla fuga può ben concorrere con l'omessa prestazione di assistenza stradale perché le fattispecie di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 189 codice della Strada costituiscono due distinte ipotesi di reato.
Non merita accoglimento neppure la doglianza sull'entità della pena perché sul punto la motivazione della sentenza non è contraddittoria né illogica.
In quali casi si può ottenere il risarcimento dei danni provocati dalle cose comuni? Quando c’è il caso fortuito? Come diffidare l’amministratore?
Sei andato a trovare un tuo amico che abita in condominio. Percorrendo le scale, a causa di un gradino rotto, sei caduto procurandoti una piccola frattura. Sei certo che, se lo scalino non fosse stato rovinato, non saresti mai e poi mai caduto a terra. Pensi quindi di chiedere il risarcimento dei danni. Come fare? Come e quando fare la denuncia di sinistro in condominio?
Come vedremo, il condominio è responsabile per tutti i danni causati dall’edificio; ciò perché c’è una precisa norma di legge che stabilisce che tutti sono responsabili degli incidenti provocati dalle cose che si hanno in custodia. Cosa significa? In soldoni, vuol dire che il condominio deve risarcire se una tegola si stacca e cade su un’auto, se una persona inciampa in una buca del cortile, se la cattiva manutenzione causa infiltrazioni nella proprietà privata di uno dei condòmini.
Con questo articolo ci occuperemo in maniera specifica di come e quando fare una denuncia di sinistro avvenuto in condominio, quando ad essere danneggiato è un soggetto estraneo alla compagine, cioè una persona che non è condomino.
Responsabilità del condominio per i sinistri: come funziona?
Secondo la legge (art. 2051 cod. civ.), «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». Si tratta di una forma di responsabilità oggettiva che trova applicazione anche in ambito condominiale, quando una persona (indifferentemente condomino o terzo estraneo alla compagine) subisce un danno da una delle parti comuni dell’edificio.
Si pensi al classico caso della tegola che si stacca dal tetto e precipita su un’auto, oppure al soggetto che rovini percorrendo le scale.
In questi casi, l’intero condominio può essere chiamato in giudizio per rispondere del danno; infatti, quest’ultimo non si sarebbe prodotto se il condominio fosse stato più attento, ad esempio riparando i guasti oppure manutenendo le parti comuni.
Responsabilità condominio: cos’è il caso fortuito?
L’unico modo per andare esente da responsabilità è quello di dimostrare il caso fortuito, cioè un evento imprevedibile che è stato causa del danno.
Ad esempio, se una violenta tromba d’aria stacca una parte di intonaco della facciata, che poi rovina su un’auto in sosta, non ci sarà nessuna colpa del condominio se dimostra che il sinistro è attribuibile esclusivamente alla forza inarrestabile della natura e non a un difetto di manutenzione.
Al contrario, se nel verde condominiale c’è un albero dal tronco marcio che viene abbattuto definitivamente da una raffica di vento, non si potrà di certo dire che la colpa sia stata degli agenti atmosferici.
Denuncia sinistro condominiale: come farla?
La persona che ritiene di aver subito un danno a causa della scarsa manutenzione delle parti comuni dovrà innanzitutto diffidare e costituire in mora il condominio.
Per farlo, occorrerà inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all’amministratore, soggetto che rappresenta verso l’esterno l’intero condominio. In alternativa, è possibile inviare una pec.
All’interno di questa denuncia bisognerà indicare in maniera dettagliata i fatti accaduti, avendo cura di specificare data e luogo del sinistro, danni riportati e la presenza di eventuali testimoni. Infine, bisogna chiedere espressamente che i danni vengano risarciti entro un determinato lasso di tempo (in genere, si concedono 15 giorni).
Non c’è bisogno che la diffida sia redatta da un avvocato: quella del danneggiato ha esattamente lo stesso valore, almeno per il momento.
Ricapitolando: se sei caduto in una parte comune del condominio (cortile, scale, androne, ecc.) oppure un bene comune dell’edificio (tegola, albero, ecc.) ti ha causato un danno, puoi chiedere il risarcimento inviando una raccomandata a/r all’amministratore di condominio.
Denuncia sinistro condominiale: quando farla?
Come appena detto sul finire del precedente paragrafo, la denuncia per il sinistro condominiale va fatta solo se il danno è provenuto da una parte comune del condominio: è il caso del gradino rotto delle scale che causa una caduta, della tegola del tetto che colpisce un passante oppure un’auto, ecc.
Non si potrà invece denunciare il sinistro all’amministratore se il danno è stato provocato da una cosa di proprietà privata. Ad esempio, chi cade in un appartamento a causa del pavimento scivoloso non potrà mai chiedere i danni all’intero condominio; lo stesso nel caso di caduta di calcinacci dal balcone di proprietà esclusiva.
Va poi fatta un’altra considerazione. Se è vero che il presupposto per una denuncia di sinistro in condominio è che il danno sia prodotto da una cosa comune, è altrettanto vero che non sempre si ha diritto, solo per questo fatto, al risarcimento dei danni.
Secondo la giurisprudenza, la circostanza che la vittima non si sia avveduta d’una insidia percepibile con l’ordinaria diligenza costituisce, per il proprietario della cosa dannosa, un “caso fortuito”, come tale idoneo a liberare il condominio dalla presunzione di responsabilità.
In poche parole, per ottenere il risarcimento il danneggiato deve dimostrare non solo il sinistro avvenuto, ma anche che questo non sia stato evitabile utilizzando la normale accortezza.
E così, se una persona scivola per le scale pur sapendo che c’è un gradino rotto da tempo, e per giunta adeguatamente segnalato, allora non potrà accampare scuse: la caduta non sarà attribuibile al condominio.
In definitiva, possiamo dire che la denuncia di sinistro va fatta al condominio solo se il danno è stato causato da una parte comune e non era evitabile utilizzando la normale attenzione richiesta all’uomo medio.
Denuncia sinistro condominio: cosa succede dopo?
Se la denuncia di sinistro fatta all’amministratore di condominio non ha ottenuto risultati, allora non resterà che affidarsi a un avvocato affinché proceda a sua volta con una diffida e, in caso di ulteriore rifiuto, con un’azione giudiziaria.
Se, invece, l’amministratore ritiene effettivamente di dover risarcire il danno, allora è molto probabile che coinvolga l’assicurazione del condominio affinché paghi l’indennizzo.
La denuncia all’assicurazione deve essere fatta tempestivamente dall’amministratore per non rischiare di perdere la copertura offerta dalla polizza.
L’entità del danno viene stabilita dal liquidatore tramite la perizia svolta da un libero professionista incaricato dalla compagnia assicurativa.
Dopodiché, l’assicurazione fa una proposta al danneggiato: se questi l’accetta, la pratica si riterrà conclusa; in caso contrario, non resterà che andare in giudizio.
La vittima del sinistro in condominio può anche accettare il risarcimento dell’assicurazione solamente in acconto sul maggior importo che ritiene che gli spetti. In questo caso, la differenza andrà comunque recuperata agendo in tribunale.
Il Cid è vincolante? Si può modificare il suo contenuto e che succede se l’assicurazione non ne tiene conto?
L’assicurazione è obbligata a tenere conto del Cid una volta che questo è stato debitamente compilato e firmato dagli automobilisti? Partiamo col dire che, dopo un incidente stradale, non è obbligatorio firmare il Cid (la cosiddetta «Convenzione di indennizzo diretto», anche conosciuta come «modulo di constatazione amichevole). Esso serve principalmente ad accelerare i tempi per il risarcimento, riducendoli da 90 a 60 giorni per i danni a persone e da 60 a 45 per i danni a cose.
Le parti potrebbero non trovare un accordo sulle rispettive responsabilità e così decidere di presentare alle rispettive assicurazioni, all’atto della denuncia di sinistro, una diversa ricostruzione dei fatti.
Tuttavia il Cid, una volta firmato, diventa vincolante per gli automobilisti, i quali non potranno più discostarsi dalla ricostruzione in esso contenuta e congiuntamente accettata.
Ma che valore ha il modulo di constatazione amichevole nei confronti dei terzi o della compagnia? L’assicurazione è obbligata a tenere conto del Cid? Ecco alcuni importanti chiarimenti.
Valore del Cid
L’articolo 143 del Codice delle assicurazioni afferma che «Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso».
Da tale affermazione si può ricavare la seguente regola: il Cid, se firmato da entrambe le parti, vincola solo queste ultime, ma non anche l’assicurazione o (in caso di contenzioso) il giudice. Questi pertanto potrebbero discostarsi dalla ricostruzione del sinistro riportata dagli automobilisti nel modulo di constatazione amichevole.
Cid: regole da sapere
Sulla base di quanto abbiamo appena detto, possiamo ricavare una serie di conseguenze pratiche:
- il Cid può essere anche firmato da un solo conducente, ma in tal caso ha valore solo per questi e non per la controparte; esso varrà come semplice denuncia di sinistro;
- il Cid, se firmato da entrambi i conducenti, vincola gli stessi: pertanto, non è più modificabile, a meno che una parte dimostri, con prove effettive e concrete, di essere caduta in errore per via dello shock del momento o di essere stata minacciata (anche in forma tacita) dell’altro conducente il quale abbia manifestato un comportamento aggressivo e violento;
- la compagnia assicuratrice può fornire la «prova contraria»: può cioè dimostrare l’inattendibilità del Cid, la sua non coincidenza con l’effettiva dinamica del sinistro e così negare il risarcimento. In altri termini, nonostante il modulo di constatazione amichevole sia stato firmato da entrambi i conducenti, l’assicurazione può non tenerne conto e, per l’effetto, negare il risarcimento;
- anche il giudice non è vincolato dal Cid: nel caso in cui il danneggiato sia costretto a fare causa alla propria compagnia per ottenere il risarcimento, il modulo di constatazione amichevole non è una prova legale.
Cid poco chiaro: ha valore?
Secondo la Cassazione ord. n. 7415/21., non ha valore il Cid poco chiaro che non combacia con le altre risultanze probatorie. Pertanto, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno provocato da un sinistro stradale se il Cid è generico e contraddittorio.
Quindi, l’assicurazione non è tenuta ad accettare il contenuto del Cid per come presentato dai soggetti coinvolti nell’incidente e a risarcire i conseguenti danni. Può, al contrario, sottoporre tale modulo a una verifica, ad esempio attraverso una consulenza cinematica. Tale perizia potrebbe offrire una rappresentazione degli eventi del tutto diversa da quella prospettata nel Cid. È possibile anche sentire testimoni e valutare la loro attendibilità sulla base della capacità di questi di ricostruire i singoli dettagli della vicenda.
Se dovesse risultare che i danni menzionati nel modulo sono del tutto incompatibili sia con la ricostruzione compiuta dal perito che con la dinamica del sinistro esposta dalle parti, il risarcimento può essere negato.
Come comportarsi se uno dei due automobilisti prima si dichiara collaborativo e si offre di risarcire il danno ma poi scappa e non si fa più vivo?
Che fare se l’altro automobilista non risponde? Come ottenere il risarcimento del danno in questi casi in cui, per fiducia e magari per una certa dose di ingenuità, non si è firmato un Cid? A quale assicurazione rivolgersi e come fare per dimostrare le proprie ragioni? Ecco alcuni chiarimenti pratici.
Il Cid è necessario?
Per ottenere il risarcimento conseguente a un incidente stradale non è necessario firmare il Cid. Il modulo di constatazione amichevole serve solo ad accelerare i tempi di liquidazione del risarcimento, normalmente di 60 giorni per i danni al veicolo e di 90 giorni per quelli ai conducenti e passeggeri, che diventano quindi rispettivamente di 45 e 60 giorni.
Il Cid vincola le parti: ragion per cui l’automobilista che lo firma non può poi fornire una versione diversa dei fatti. L’assicurazione tuttavia non è obbligata a dare per certa la versione dei fatti esposta nel Cid (diversamente, sarebbe facile compiere truffe ai suoi danni).
È legittimo escludere l’assicurazione in caso di incidente?
La legge non impone alle parti coinvolte in un incidente di coinvolgere le rispettive assicurazioni. Queste ben possono accordarsi tra loro per la quantificazione e successiva liquidazione del sinistro. Devono chiaramente trovare un’intesa, in assenza della quale ciascuna può rivolgersi alla propria compagnia per esporre le proprie ragioni.
È anche vero che, se il Codice civile impone di effettuare la denuncia di sinistro entro 3 giorni dall’incidente (salvo che la polizza indichi un termine superiore), è altresì principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui un’eventuale tardiva denuncia non pregiudica la possibilità di ottenere il risarcimento a meno che ciò non sia avvenuto dolosamente e l’assicurazione dimostri di averne subìto un danno.
A chi presentare la richiesta di risarcimento del danno?
La richiesta di risarcimento del danno va presentata presso la propria assicurazione che incaricherà un perito al fine di verificare i danni alle auto e un altro (un medico legale) per accertare le eventuali lesioni fisiche.
Che fare se l’altro automobilista non si fa più vivo?
È bene precisare che il comportamento dell’automobilista che, dopo l’incidente non si ferma, costituisce un illecito: amministrativo se non ci sono feriti (punito con una sanzione da 296 a 1.184 euro) e penale invece se ci sono feriti (in tal caso, scatta il reato di fuga, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, nonché la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni).
Alla fuga è equiparato il comportamento di chi si ferma solo pochi minuti e poi va via senza attendere la polizia.
Diversa è l’ipotesi dell’automobilista che, si ferma, offre la propria disponibilità alla liquidazione del risarcimento “in proprio” (senza cioè coinvolgere le assicurazioni), pur senza la compilazione del Cid. In tale ipotesi, se questi non si fa più vivo e non risponde al telefono, come ci si deve comportare? È sufficiente recarsi alla propria assicurazione, come anticipato anche dopo i 3 giorni necessari alla denuncia di sinistro, e presentare la richiesta di risarcimento, esponendo tutto il fatto e la descrizione dell’incidente.
L’assicurazione effettuerà ugualmente le proprie indagini e poi liquiderà il risarcimento al proprio assicurato. Di tanto sarà informata l’assicurazione della controparte che, nel caso in cui riconosca la responsabilità del proprio assicurato di almeno il 51%, gli aumenterà la classe di merito “bonus/malus” e quindi il premio della polizza.
Dunque, è bene sapere che, anche in caso di mancata collaborazione da parte dell’altro automobilista, si può autonomamente procedere con la richiesta di risarcimento e ottenere l’indennizzo dovuto.
Che fare se non si hanno prove dell’incidente stradale?
L’assenza di testimoni per dimostrare le proprie ragioni non è ostativa all’ottenimento di un risarcimento. Le responsabilità possono essere ricostruite ex post anche attraverso le cosiddette presunzioni, ossia indizi. Si tratta, ad esempio, della documentazione fotografica, della segnaletica, delle perizie che verificano i punti di contatto tra le auto e l’entità dei danni (dai quali si possono desumere una serie di elementi come la velocità o il mancato rispetto della precedenza).
Sinistro stradale: come farsi risarcire. La denuncia di sinistro, le prove e i documenti, la richiesta di risarcimento, l’indagine e la liquidazione del danno.
A stabilire cosa si deve fare in caso di incidente sono una serie di leggi e norme sparse. In parte sono contenute nel codice delle assicurazioni, in altra parte nel codice penale ed in quello civile. Ragion per cui, non essendoci un testo unico, sarà bene spiegare, in modo pratico e schematico, cosa fare dopo un incidente, chi chiamare in caso di feriti, come comportarsi per avere il risarcimento dall’assicurazione, come provare di avere ragione e altre questioni pratiche che normalmente si pongono subito dopo un sinistro stradale e nel corso della successiva pratica di infortunistica stradale.
Per sapere cosa si deve fare in caso di incidente dobbiamo partire proprio dall’immediatezza del fatto ossia la scena dello scontro.
Come comportarsi subito dopo un incidente stradale?
Il comportamento da tenere subito dopo un incidente e le responsabilità in caso di fuga variano a seconda che vi siano o meno feriti.
In entrambi i casi, sarà necessario fermarsi per fornire all’altro conducente i propri dati personali, il numero della patente e gli estremi della propria polizza Rc-auto. Sarà opportuno effettuare delle fotografie alla strada e alle auto, avendo cura di inquadrare la scena dell’incidente sotto più prospettive e focalizzando l’obiettivo della macchina fotografica (o dello smartphone) sui punti di contatto e sui danni riportati dalle rispettive auto.
Si dovrà poi chiamare la polizia municipale o la polizia stradale. Il loro intervento è doveroso in presenza di feriti; è meno probabile quando l’incidente è minimo e non vi sono danni a persone.
In assenza di polizia, i conducenti dovranno preferibilmente redigere il Cid, anche detto «modulo di constatazione amichevole di sinistro». Non si tratta però di un obbligo giuridico, ma di un adempimento che serve ad accelerare le pratiche del sinistro. Difatti, in assenza di Cid, l’assicurazione ha 60 giorni per presentare l’offerta di risarcimento per il danno alle auto e 90 giorni per il danno alle persone; invece, con il Cid, i giorni sono rispettivamente 45 e 60.
Se gli automobilisti non hanno con sé il Cid possono ben compilare un foglio in modo autonomo, indicando le rispettive generalità, polizze e numero patente, la descrizione del sinistro, del luogo e dell’orario in cui questo si è verificato, l’indicazione della responsabilità, dei danni riportati a persone e/o a cose, la data e la firma.
Il Cid o il documento stilato dalle parti dovrà poi essere presentato all’assicurazione per effettuare la cosiddetta «denuncia di sinistro» (di cui parleremo a breve).
Quanto alle auto che intralciano la strada, laddove si tratti di un sinistro che non ha procurato danni gravi a cose e/o a persone, sarà bene sgombrare la carreggiata. Diversamente, le auto vanno lasciate dove si trovano sino all’intervento della polizia, avendo cura di posizionare il triangolo rosso a catarifrangenti ai margini della carreggiata, a non meno di 50 metri dal luogo del sinistro (la distanza sarà maggiore in caso di strade ove la velocità di percorrenza può essere elevata).
Cosa succede se una persona non si ferma dopo un incidente?
L’obbligo di fermarsi per scambiare i propri dati comporta una responsabilità: amministrativa in caso di incidente senza feriti, penale se invece ci sono feriti.
Nel caso di incidente senza feriti, chi scappa è soggetto a una sanzione amministrativa da 296 a 1.184 euro. Se però il danno procurato all’altra auto è grave può scattare anche l’obbligo di sottoporre a revisione l’auto e la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.
Nel caso di incidente con feriti, chi scappa può essere denunciato per il reato di fuga e rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni, nonché la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni.
L’illecito penale scatta anche nei confronti di chi, ritenendo che l’altro conducente non si sia fatto nulla, si allontana col consenso di quest’ultimo. L’obbligo di fermarsi, infatti, è rivolto a consentire l’arrivo delle autorità per la redazione del verbale.
Se le ferite sono gravi, c’è anche l’obbligo di prestare soccorso che non richiede certo di improvvisarsi medici ed eseguire manovre, ma di chiamare le autorità preposte come, ad esempio, l’ambulanza, il 118, la polizia, i carabinieri, ecc. In base al codice della strada, chiunque non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è responsabile del reato di omissione di soccorso ed è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.
Come ottenere il risarcimento se l’altra auto scappa?
Se l’altra auto scappa è possibile fare domanda di risarcimento al Fondo di Garanzia Vittime della Strada gestito da Consap. Per accedere al risarcimento del Fondo non è necessario sporgere la denuncia contro l’altro conducente, ma bisogna essere in grado di dimostrare che, alla luce della dinamica e dell’entità del sinistro, del luogo e delle circostanze concrete, è stato impossibile prendere il numero della targa dell’altro conducente.
Il Fondo risarcisce tutti i danni alle persone coinvolte. Invece, i danni alle auto vengono risarciti dal Fondo solo a patto che vi siano stati danni gravi alla persona e con una franchigia di 500,00 euro.
Una volta scaricato il modulo per la richiesta di risarcimento dal relativo sito, il Fondo di Garanzia nomina un’assicurazione sul luogo di residenza del danneggiato per la verifica dei danni e la materiale liquidazione del danno. Tutta la procedura è descritta sul sito di Consap, Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
La denuncia di sinistro
Ciascun automobilista è chiamato a comunicare il sinistro, alla propria assicurazione, entro tre giorni da quando questo si è verificato, salvo un maggior termine indicato nella propria polizza. Tuttavia, il mancato rispetto di tale termine non determina la perdita del diritto al risarcimento a meno che l’omissione sia dolosa e l’assicurazione dimostri che, da essa, ne ha subìto un danno.
Per la denuncia di sinistro sarà bene presentarsi personalmente alla propria compagnia e depositare il Cid laddove redatto oppure una propria dichiarazione in cui si fornisce la propria versione dello scontro.
Nella denuncia di sinistro bisognerà indicare tutte le prove a proprio favore, compresi i nomi di eventuali passeggeri e/o testimoni.
La denuncia di sinistro deve contenere anche la richiesta di risarcimento se il conducente ritiene di essere nel giusto. Dunque, il conducente danneggiato viene risarcito dalla propria assicurazione e non da quella del responsabile: una procedura questa studiata per accelerare la liquidazione dell’indennizzo.
Il risarcimento del danno a passeggeri
I passeggeri presenti nelle due auto saranno sempre risarciti, indipendentemente dall’eventuale responsabilità del conducente nel cui veicolo si trovavano. A tal fine dovranno fare domanda all’assicurazione di quest’ultimo dimostrando i danni patiti e di essere stati a bordo del veicolo al momento dello scontro.
L’indagine dell’assicurazione e le perizie
Una volta presentata la denuncia di sinistro bisognerà attendere che l’assicurazione nomini un proprio fiduciario che valuti i danni alle auto e attesti eventuali responsabilità.
Il Cid non vincola l’assicurazione che ben potrebbe discostarsi dal suo contenuto (diversamente si incentiverebbero frodi assicurative). Esso tuttavia vincola le parti: ragion per cui l’automobilista che lo firma non può poi fornire una versione diversa dei fatti.
Il perito si mette in contatto con le parti per fissare una data in cui verificare i veicoli danneggiati. Le parti possono presentarsi anche con un proprio meccanico di fiducia al fine di controllare le operazioni.
Se ci sono stati feriti, l’assicurazione nomina un medico legale al quale bisognerà presentare tutta la documentazione attestante i postumi. A tal fine, sarà bene che il danneggiato conservi tutti i certificati medici, da quelli del pronto soccorso a quelli del medico curante. Il risarcimento verrà riconosciuto solo una volta che il proprio medico abbia emesso il certificato di avvenuta guarigione che quindi bisognerà chiedergli espressamente non appena si è completamente guariti.
L’assicurazione però è tenuta a risarcire anche eventuali conseguenze alla salute manifestatesi dopo il risarcimento che, in precedenza, non potevano essere previste.
Ai fini della richiesta di risarcimento bisognerà consegnare all’assicurazione tutti i documenti, fatture, scontrini e preventivi che attestino i danni, sia al mezzo che alla persona, affinché la compagnia formuli l’offerta di risarcimento.
L’aumento della classe di merito
L’assicurazione, a seguito delle verifiche sulle responsabilità del sinistro, applica l’aumento di due classi di merito al conducente a cui sia riconosciuto più del 50% di responsabilità (quindi anche in caso di concorso di colpa).
L’offerta di risarcimento da parte dell’assicurazione
Se l’assicurazione ritiene che il proprio cliente ha ragione, gli presenta un’offerta di risarcimento entro 60 giorni per i danni all’auto ed entro 90 giorni per i danni alla persona (che diventano rispettivamente 45 o 60 giorni se c’è il Cid).
I termini si sospendono durante l’esecuzione delle perizie.
Se il danneggiato ritiene di accettare l’offerta, firmerà l’accettazione e fornirà il proprio indirizzo per l’invio dell’assegno o l’Iban per il bonifico. Diversamente questi può rifiutare l’offerta e avviare una causa, per il tramite del proprio avvocato, per ottenere dal giudice il risarcimento effettivo.
L’assicurazione è comunque tenuta a liquidare un risarcimento non superiore al valore dell’auto al momento del sinistro, anche se il danno è maggiore.
Quanto invece ai danni fisici, questi si comporranno del lucro cessante (derivante dall’impossibilità di lavorare), il danno emergente (costituito dalla spese mediche), il danno morale (la sofferenza patita per lo scontro), il danno biologico (la diminuzione delle funzioni fisiche, sia in caso di invalidità temporanea che definitiva), il danno da “fermo tecnico” (per l’impossibilità di usare l’auto fino a quando questa rimane in officina).
Tutti i danni devono essere dimostrati dal danneggiato.
Per i danni fisici inferiori al 9%, è necessario esibire una indagine strumentale (ad esempio i “raggi X”, l’ecografia, la risonanza magnetica, ecc.) oppure un certificato medico che attesti la lesione.
Come si quantifica un risarcimento di un oggetto rotto: sulla base del prezzo necessario a riacquistarlo o per farlo riparare?
Chi rompe paga. E su questo non ci piove. Ma “quanto” deve pagare? Qui le cose si fanno più difficili. Perché se ci sono danni che possono essere facilmente determinati, come ad esempio il costo della riparazione di un oggetto danneggiato, ce ne sono altri difficilmente quantificabili, come il dolore fisico o un’invalidità.
Senza voler entrare, in questa sede, in una dissertazione sulle varie categorie del danno (che, come noto, può essere «patrimoniale», comprendendo il «danno emergente e il lucro cessante», oppure «non patrimoniale», comprendendo invece il danno morale, il danno biologico e quello esistenziale), concentriamoci piuttosto se, per calcolare il risarcimento del bene danneggiato, si tiene conto del valore attuale o del valore a nuovo.
Cosa significa? Ipotizziamo il caso di una persona che, nel fare retromarcia, vada a sbattere contro un cancello elettrico privato, distruggendolo. Ripararlo risulta impossibile o comunque antieconomico. L’unica via percorribile è di comprarne uno nuovo. Qui il dubbio: il responsabile dovrà pagare il prezzo di acquisto per l’oggetto nuovo, magari anche di ultima generazione, oppure dovrà limitarsi a risarcire il valore (sicuramente ridotto per via dell’uso) che il bene aveva al momento del danneggiamento?
È chiaro che, in questa seconda ipotesi, potrebbe celarsi un’ingiustizia: ci sono oggetti assai vetusti che, seppur funzionanti e adeguati a svolgere la funzione a cui sono preposti, valgono molto poco. Si pensi a una vecchia auto che riesca a trasportare una famiglia, senza grandi pretese di performance; qualora dovesse andare distrutta in un incidente, il risarcimento pari al valore della stessa non sarebbe sufficiente a garantire al titolare la possibilità di comprarne una nuova. Sicché questi, nonostante il danno, resterebbe privo di un veicolo se non ha la possibilità di attingere a propri fondi.
Insomma, il risarcimento del bene danneggiato si fa sulla base del valore attuale o del valore a nuovo? La questione trova esplicita regolamentazione nella legge. Ecco alcune risposte pratiche.
Come si calcola il risarcimento di un oggetto?
L’articolo 1908 del Codice civile stabilisce testualmente che «nell’accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro».
Ne consegue che – salvo diverso accordo tra le parti – il danneggiante (o la sua assicurazione) non deve rimborsare il valore del bene alla data dell’acquisto (che potrebbe risalire a molto tempo prima), ma al valore che tiene conto della vetustà del prodotto. Alla somma così determinata dev’essere poi applicata la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino alla data del pagamento da parte del danneggiante.
Quindi, ai fini del calcolo del risarcimento, non conta né il prezzo da pagare per un oggetto nuovo, né quello che si era pagato al momento dell’acquisto dell’oggetto danneggiato, ma il valore di quest’ultimo al momento del danno. Quindi, tanto più si tratta di un oggetto vecchio e usurato, tanto minore sarà il risarcimento.
Danno da incidente stradale: quale valore viene risarcito dall’assicurazione?
Tale principio trova frequente applicazione pratica in tema di incidenti stradali. Come noto, non sempre le auto incidentate possono essere portate a nuovo. A volte, vanno rottamate. Anche qui dunque si pone la questione se rimborsare il prezzo necessario all’acquisto di un veicolo nuovo o il valore del bene danneggiato prima che divenisse un relitto. Ebbene, secondo la giurisprudenza, nell’accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Non si può fare riferimento neanche al valore dell’auto assicurata per come dichiarato nella polizza o in altri documenti con l’assicurazione.
Dunque, non spetta alcun ulteriore risarcimento del danno per il maggior prezzo sborsato dal danneggiato per l’acquisto di una vettura nuova in seguito a incidente stradale, in quanto tale esborso è adeguatamente compensato dalle somme attribuite per interessi e rivalutazione e dal maggior valore d’uso del nuovo bene acquistato.
Perché mai, in caso di incidente stradale, temere così tanto un concorso di colpa?
Innanzitutto perché il risarcimento versato dall’assicurazione viene decurtato in proporzione alla percentuale di responsabilità riconosciuta a ciascun automobilista. E ciò vale sia per i danni alle auto che per quelli fisici. In secondo luogo perché, se il concorso è pari o superiore al 51%, la polizza fa un salto di due classi e dunque il premio annuale aumenta.
Ma chi stabilisce il concorso di colpa in un incidente stradale? L’assicurazione, il giudice, la polizia, un perito, le parti? Per comprenderlo bisogna sapere come funzionano le pratiche di infortunistica stradale.
Cos’è il concorso di colpa negli incidenti stradali?
Il concorso di colpa è la situazione che si verifica quando il danno viene determinato da una condotta colpevole sia del danneggiante che del danneggiato.
Il concorso può essere in misura paritaria (ossia al 50% ciascuno) o in misura differente (ad esempio al 75% e 25%). Questa seconda situazione si verifica quando uno dei due soggetti abbia concorso più dell’altro alla realizzazione del danno, ossia quando la responsabilità del primo è superiore a quella del secondo.
Nell’ambito della circolazione stradale, il concorso di colpa è la regola. Si parte cioè sempre da un concorso di colpa, salvo prova contraria.
L’articolo 2054 del Codice civile stabilisce infatti che la colpa si presume a carico di entrambi gli automobilisti se nessuno dei due riesce a fornire una duplice prova:
quella di aver rispettato il Codice della strada;
quella di aver fatto di tutto per impedire l’incidente, pur essendo dalla parte della ragione.
Ciascun automobilista, laddove si accorga di un conducente che non rispetta il Codice, deve adottare un comportamento cauto e prudente per evitare lo scontro. Così, ad esempio, chi passa col semaforo verde, se si accorge di un’auto che non ha rispettato lo stop, deve lasciarla passare laddove questa abbia già occupato, o stia per occupare, l’incrocio.
Insomma, non perché si è in regola coi limiti di velocità, con gli stop, con la precedenza e con le altre disposizioni sancite dalla legge, si ha automaticamente diritto al risarcimento del danno in caso di incidente. Serve infatti una valutazione complessiva del comportamento del conducente per verificare l’eventuale prevedibilità ed evitabilità del sinistro.
Chi decide il concorso di colpa in caso di incidente stradale?
Nel momento in cui avviene un incidente stradale, se sul luogo accorre la polizia, sarà questa ad eseguire i rilievi e ad accertare le responsabilità dei conducenti, eventualmente elevando la multa a chi ha violato il Codice della strada. Ed è proprio in base al verbale degli agenti che le assicurazioni si orienteranno per stabilire le rispettive colpe degli automobilisti.
In assenza dell’intervento della polizia, la valutazione viene effettuata ex post da un perito dell’assicurazione, nominato dalla stessa compagnia a seguito della denuncia di sinistro fatta dall’assicurato. Tale esperto procederà ad un’analisi del caso concreto basandosi sugli elementi a propria disposizione come: le foto prodotte dall’assicurato, la verifica dei luoghi, eventuali tracce di frenate lasciate sull’asfalto, la presenza di segnaletica verticale ed orizzontale, i punti di contatto tra i due veicoli, dichiarazioni testimoniali. L’analisi del consulente è rivolta così ad accertare se vi sia o meno una responsabilità piena da parte di uno dei due conducenti.
Come anticipato, in assenza di prove certe, l’assicurazione applicherà invece il concorso di colpa, risarcendo al proprio cliente solo la metà del valore del danno fisico e al veicolo.
Quindi, a decidere in prima battuta il concorso di colpa è la stessa assicurazione chiamata a liquidare i danni all’automobilista che ne faccia richiesta.
Se l’automobilista non condivide l’analisi dell’assicurazione, potrà rivolgersi al giudice affinché accerti le responsabilità, in contraddittorio con il conducente avversario. A questo punto, la decisione sul concorso di colpa ricadrà sul magistrato che, tuttavia, applicherà le stesse regole appena indicate. E quindi, sulla base dell’articolo 2054 del Codice civile, partirà da un concorso di colpa salvo prova contraria.
A ben vedere anche il giudice affida la verifica delle cause del sinistro a un consulente tecnico, il cosiddetto Ctu (ossia consulente tecnico d’ufficio). Questi effettua una perizia contro cui le parti in causa possono presentare controdeduzioni anche a mezzo di consulenti di parte che parteciperanno alle operazioni peritali.
All’esito del deposito della perizia elaborata dal Ctu, alle parti sarà data la possibilità di sollevare contestazioni o chiedere chiarimenti.
In ultimo, il giudice tenderà a decidere proprio sulla base dell’analisi effettuata dal Ctu.
Quindi, anche in fase giudiziale, a decidere il concorso di colpa, seppur formalmente è il giudice chiamato ad emettere la sentenza, è più che altro il consulente tecnico che effettuerà la perizia.
Concorso di colpa: quali conseguenze?
Come anticipato in apertura, il concorso di colpa consente di ottenere un risarcimento proporzionato alla percentuale di colpa accordata alla controparte. Pertanto, a titolo di esempio, se al danneggiato viene riconosciuto un concorso di colpa del 40%, questi otterrà un risarcimento pari al 60%.
Solo un concorso di colpa superiore al 50% (e quindi dal 51% in poi) determina l’aumento della classe di merito.
Incidente stradale: chi tampona è sempre responsabile? Che succede se l’auto in divieto non era visibile?
Cosa succede se tampono una macchina in divieto di sosta? Chi deve cioè risarcire i danni conseguenti all’incidente stradale? Da un lato c’è chi ha violato palesemente il Codice della strada per aver lasciato l’auto in presenza di un esplicito divieto; dall’altro c’è chi, magari per imprudenza o per eccesso di velocità, non si è accorto dell’ostacolo.
In verità, al quesito non è possibile fornire una risposta netta. E ciò perché tutto dipende da quanto prevedibile era l’auto ferma. Per stabilire quindi che succede se si tampona una macchina in divieto di sosta dobbiamo fare alcuni importanti chiarimenti.
La responsabilità per l’incidente stradale
Nel momento in cui si verifica un incidente stradale, si parte sempre da un concorso di colpa paritario, ossia al 50%: ciascun conducente quindi si vedrà risarcire solo metà del danno.
Si può ottenere il risarcimento integrale solo a patto di fornire una duplice prova:
l’aver rispettato il Codice della strada;
l’aver fatto di tutto per impedire il sinistro, pur in presenza di un altro automobilista indisciplinato.
Ogni conducente deve prefigurarsi la possibilità che altri automobilisti trasgrediscano la legge e fare di tutto per evitare lo scontro, laddove prevedibile.
Incidente causato da auto in divieto di sosta
Se l’incidente stradale è causato unicamente dall’auto in divieto di sosta, perché l’ostacolo da essa rappresentato non era né visibile né prevedibile, il relativo proprietario verrà considerato responsabile dell’evento. Si pensi al caso di una macchina lasciata in divieto di sosta dietro una curva, tanto da non poter essere vista in largo anticipo per evitarla.
Il danneggiato che vorrà rivendicare il risarcimento per i danni al proprio veicolo dovrà rivolgersi alla propria assicurazione per ottenere il risarcimento, la quale poi si rivarrà su quella del responsabile (secondo le regole del cosiddetto indennizzo diretto).
Ecco perché anche le auto non utilizzate, che restano parcheggiate a bordo strada, devono essere in regola con la polizza Rca obbligatoria: in casi come questo, infatti, l’assicurazione dovrà coprire eventuali condotte colpevoli. L’auto parcheggiata in divieto e senza assicurazione subirà quindi le conseguenze di entrambi tali illeciti.
Tamponamento di un’auto in divieto di sosta
Diversa è la soluzione di chi, per imprudenza o negligenza (ad esempio nell’uscire da un parcheggio senza eseguire correttamente la manovra), tampona l’auto in divieto di sosta.
In tali casi, bisogna distinguere due diversi tipi di rapporti:
- il rapporto tra il conducente in divieto di sosta e la Pubblica Amministrazione, che darà luogo a una sanzione amministrativa nei confronti di quest’ultimo per la violazione del Codice della strada;
- il rapporto tra conducente tamponante e il proprietario dell’auto tamponata, che darà invece luogo al diritto di risarcimento in capo a quest’ultimo.
In buona sostanza, se l’auto in divieto era visibile, il conducente alla guida della propria vettura aveva l’obbligo di evitare lo scontro, adottando tutte le regole di prudenza e diligenza, al di là dell’infrazione commessa dal primo, al quale quindi sarà imputabile solo la multa stradale ma non anche i danni conseguiti dallo scontro.
Si potrà tutt’al più valutare i presupposti di un concorso di colpa nel caso in cui proprio la posizione dell’auto in divieto abbia costituito una concausa dell’incidente, favorendolo o comunque rendendo più difficile la manovra all’altro automobilista.
Cosa succede se tampono l’auto in divieto e scappo?
In assenza di danni a persone (come nel caso di chi tampona un’auto parcheggiata, vuota all’interno), chi scappa senza fornire le generalità della propria assicurazione commette un’infrazione al Codice della strada punibile con una sanzione amministrativa da euro 296 a euro 1.184.
Non sono previste conseguenze penali, le quali sorgono solo se dall’incidente derivano feriti. Se però dal fatto consegue un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione dell’auto, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi.
Per evitare queste conseguenze bisognerebbe lasciare un foglio con un avviso sul tergicristalli dell’auto incidentata, chiedendo di essere ricontattati per fornire i dati della propria assicurazione. O, in alternativa, si può prendere il numero della targa e poi, tramite il Pra, chiedere le generalità del relativo titolare.
Come ottenere il risarcimento dopo un incidente: il valore del Cid e i termini per la denuncia di sinistro.
Tutte le volte in cui si stipula una polizza assicurativa è necessario comunicare tempestivamente alla propria compagnia l’avvenuto sinistro per poter riscuotere il relativo risarcimento. Ciò vale sia per le polizze Rc-auto relative agli incidenti stradali che per qualsiasi altro tipo di contratto assicurativo (ad esempio, una polizza infortuni). Ma come denunciare un danno all’assicurazione?
Ecco alcuni suggerimenti pratici che potranno tornare utili e che, tuttavia, è bene conoscere ancor prima che si verifichi l’esigenza, per evitare poi di commettere errori e soprattutto di lasciar decorrere i termini, comportamento questo che potrebbe pregiudicare il diritto all’indennizzo. Ma procediamo con ordine e vediamo come fare la denuncia di sinistro all’assicurazione.
Entro quanto tempo denunciare il danno all’assicurazione?
L’articolo 1913 del Codice civile stabilisce che il termine per la denuncia di sinistro è di tre giorni dalla conoscenza del danno. Il contratto però potrebbe prevedere un termine superiore, cosa che spesso succede. Quindi, sarà bene verificare i termini previsti dalla propria polizza.
Vero è, tuttavia, che – almeno con riferimento agli incidenti stradali – la Cassazione ha detto che il mancato rispetto del termine per la denuncia di sinistro non preclude la possibilità di ottenere il risarcimento, non almeno se l’assicurazione non dimostri che tale comportamento, determinato da dolo dell’assicurato (ossia da malafede), abbia procurato un danno alla compagnia.
Se invece l’assicurato ha agito solo con negligenza (ad esempio dimenticandosi della denuncia o semplicemente trascurandone la necessità), la sanzione consisterà in una riduzione del risarcimento in ragione del pregiudizio sofferto dalla compagnia.
Qualora l’assicurato sia stato nell’incapacità di denunciare il sinistro per impossibilità oggettiva (ad esempio ricovero in ospedale), il termine decorre da quando tale impossibilità cessa.
In sintesi, se manca la prova del comportamento doloso o colposo dell’assicurato – prova che deve fornire l’assicurazione, il risarcimento del danno va versato integralmente, anche nel caso in cui la denuncia di sinistro sia fuori termine.
Come denunciare un danno all’assicurazione?
Nel caso di una polizza infortuni diversa dalla Rc-auto, la denuncia di sinistro deve seguire le modalità indicate nelle condizioni generali del contratto consegnate all’assicurato al momento di sottoscrizione della polizza.
Invece, nel caso di incidenti stradali, la legge regolamenta tale procedura. Innanzitutto, se le parti coinvolte nel sinistro raggiungono un accordo sulle relative responsabilità possono compilare e firmare il cosiddetto Cid, ossia il modulo di constatazione amichevole, in cui descrivono le modalità dello scontro indicando le rispettive colpe. Il Cid, in quattro copie, verrà consegnato alle rispettive assicurazioni mentre le restanti due copie rimangono ai conducenti.
La consegna del Cid all’assicurazione funge da denuncia di sinistro: pertanto, non saranno necessarie ulteriori attività per comunicare i danni alla compagnia, salvo si tratti di danni sopravvenuti (ad esempio il certificato medico di prolungamento della malattia).
La compilazione del Cid accelera i tempi per il risarcimento: non più 60 giorni per i danni al mezzo e 90 per i danni alla persona, bensì rispettivamente 30 e 45 giorni.
Che succede se non si ha il Cid?
Se le parti non hanno a portata di mano il modulo di constatazione amichevole possono ben sostituirlo con qualsiasi altro foglio di carta compilato a mano e riportante i dati degli autoveicoli, delle assicurazioni, dei conducenti, il luogo e il tempo del sinistro, l’indicazione delle responsabilità, le parti dei mezzi interessati dall’urto, il nome di eventuali passeggeri o di testimoni. Il documento andrà a sostituire il Cid e dovrà quindi essere consegnato alle rispettive assicurazioni, fungendo da denuncia di sinistro.
Che valore ha il Cid?
La compilazione del Cid o di un documento equivalente vincola le parti che non possono più ritrattare quanto firmato, ma non vincola le compagnie ed il giudice eventualmente investito della causa per il risarcimento del danno. Questo per evitare che, nell’accordo delle parti, possano essere compiute delle truffe ai danni dell’assicurazione.
Che succede se i conducenti non si mettono d’accordo?
Se le parti non trovano un accordo in merito alle cause e alle responsabilità dell’incidente, ciascuna di queste dovrà recarsi presso la propria compagnia di assicurazioni per effettuare la denuncia di sinistro. Questa può essere fatta verbalmente (in tal caso, l’agente raccoglierà le dichiarazioni dell’assicurato su un verbale) oppure per iscritto.
Con la denuncia, l’assicurato può diffidare la propria compagnia dal liquidare il danno alla controparte, in quanto ritenuta responsabile per l’accaduto. Ciò però non vincola l’assicurazione che effettuerà le verifiche con un proprio fiduciario ed acquisendo l’eventuale verbale della polizia.
Chi deve presentare la denuncia di sinistro?
La denuncia di sinistro deve essere fatta dall’assicurato (colui cioè che ha sottoscritto la polizza) o da un avvocato che lo rappresenti.
Quando aumenta la classe di merito?
L’aumento della classe di merito scatta solo se l’assicurazione riconosce al proprio assicurato una colpa pari ad almeno il 51%. Questo significa che, in caso di concorso di colpa paritario, ossia al 50%, nessuno dei due assicurati subirà un aumento del bonus/malus e i premi delle relative polizze resteranno invariati.
Cosa fare dopo la denuncia di sinistro?
Dopo la denuncia del danno all’assicurazione, questa procede alle verifiche per accertare i presupposti del sinistro e le relative responsabilità. Si ricorda che se la polizza è scaduta da oltre 15 giorni senza essere stata rinnovata, il risarcimento non potrà essere versato.
Una volta effettuati gli accertamenti del caso, la compagnia valuterà se proporre un risarcimento al proprio assicurato, valutando tutti i danni – patrimoniali e morali – da questi subiti. Di norma, la quantificazione di tali danni viene rimessa a dei periti della stessa assicurazione (ad esempio un medico legale per i danni fisici, un esperto in infortunistica e riparazione delle auto per i danni alle cose).
Sinistro stradale: come si determina la responsabilità dei conducenti se non si hanno prove a proprio favore?
Immagina questa scena: due automobilisti si scontrano ad un incrocio regolato dal semaforo. Entrambi sostengono di essere passati col verde e quindi di essere dalla parte della ragione. Non è tuttavia possibile stabilire chi dice la verità o mente, essendo ormai trascorsi diversi minuti da quando i due hanno oltrepassato le relative linee di stop ed avendo i relativi semafori cambiato colore già diverse volte. Nessuno peraltro ha un filmato per stabilire come siano andati davvero i fatti. Né è possibile tornare indietro nel tempo per comprendere chi aveva la precedenza. Come si fa in questi casi? Nell’ipotesi cioè di un incidente al semaforo, come si stabilisce chi è passato col rosso? È la legge a dirimere il problema, per come ricorda una recente sentenza del tribunale di Milano.
A norma dell’articolo 2054 del Codice civile, quando non si può stabilire chi abbia ragione e chi ha torto in un incidente stradale, si procede con il cosiddetto concorso di colpa. Questa regola è riassunta nella seguente espressione riportata nella norma appena citata: «Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli.
Come visto, la disposizione prevede la possibilità di una prova contraria. E, nel caso di incidente al semaforo, spetterebbe all’automobilista passato con il verde, che pretende il risarcimento, fornire tale dimostrazione. In che modo? La prova tipica, in questi casi, è quella testimoniale. È necessario che vi sia un testimone oculare che abbia assistito alla scena, indipendentemente se dall’interno o dall’esterno del veicolo. Si può quindi trattare anche di un passeggero o di un passante che si trovava sul marciapiedi al momento dello scontro.
Ma anche le ricostruzioni dell’incidente che possono fare i poliziotti intervenuti dopo lo scontro potrebbero consentire di risalire all’effettiva dinamica. E ciò sulla base, ad esempio, delle frenate presenti sull’asfalto. Chi infatti attende che il semaforo si faccia verde, e dunque è fermo al rosso, avrà di certo un’andatura più moderata rispetto a chi, invece, provenendo dalla strada perpendicolare, accelera da lontano, proprio per impedire che il proprio semaforo, da verde, diventi rosso.
Anche una dashcam montata su una delle due auto potrebbe fornire una prova indiziaria di cui il giudice terrà conto.
Ma non è detto che tali elementi riescano a dirimere la questione. Sicché, quando tutto apparirà incerto e nessuno dei due automobilisti avrà fornito la prova di essere passato col verde, si dovrà riconoscere ad entrambi il concorso di colpa e quindi metà del risarcimento.
Si tenga comunque conto che, quando il concorso di colpa è paritario – ossia al 50% per ciascun conducente – non scatta la classe di merito del bonus/malus. Il peggioramento di due classi si verifica solo quando c’è una responsabilità di almeno il 51%.
Ultimo aspetto da considerare: non è detto che chi passa col verde abbia per ciò solo ragione. Laddove risulti che questi era in grado di vedere l’altro conducente mentre commetteva l’infrazione e perciò di evitarlo, può scattare il concorso di colpa. Obbligo di ogni automobilista non è solo rispettare il Codice della strada ma anche fare di tutto per evitare gli scontri. Il che significa poter prevedere anche le altrui violazioni stradali, laddove possibile.
I danni a carico del conducente quando fa un incidente stradale e quelli garantiti dall’assicurazione.
La polizza Rc auto, detta anche sulla responsabilità civile, è il contratto assicurativo obbligatorio che tutela il proprietario di un veicolo dai rischi che comporta la circolazione stradale. In pratica, consente all’assicurato di non dover pagare il risarcimento del danno provocato ad un’altra persona in seguito ad un incidente: sarà la compagnia assicurativa a farlo. Tuttavia, ci sono delle cose che restano fuori da questa polizza: cosa non copre la Rc auto?
Come abbiamo detto, questo la sigla «Rc» sta per «responsabilità civile». E questo concetto è riferito ai danni causati ad altri ma non a sé stessi e nemmeno a certi passeggeri che viaggiano nel veicolo responsabile del sinistro. Vediamo nel dettaglio cosa copre e cosa non copre la Rc auto.
Mettersi al volante di un’auto in mezzo al traffico comporta dei rischi ed è proprio per questo che la legge prevede l’obbligo di assicurare il proprio veicolo con un contratto sulla responsabilità civile. La polizza Rc auto copre, in cambio del pagamento di un premio, i danni causati a terzi in seguito ad un incidente.
Il premio, cioè l’importo da pagare per avere l’auto assicurata, viene determinato liberamente dalle compagnie. È possibile versarlo in una soluzione unica oppure con rate concordate con l’impresa di assicurazioni.
La polizza ha durata annuale ed è vietato il tacito rinnovo senza l’esplicita richiesta dell’assicurato. La copertura resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza. Significa che se anche si circola con l’auto senza assicurazione entro quel periodo, l’automobilista non verrà sanzionato ma sarà tenuto, comunque, a procedere al rinnovo il prima possibile.
La copertura decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato pagato il premio.
Polizza Rc auto: è sempre obbligatoria?
La polizza Rc auto deve essere sempre attiva, anche quando non si utilizza la macchina. Significa che non è possibile, ad esempio, lasciare in strada un veicolo non assicurato, che si tratti di un parcheggio pubblico o privato, nel piazzale di un distributore di carburante, di un supermercato, ecc.
La macchina deve avere la polizza Rc auto attiva anche quando viene lasciata nel cortile del condominio o in mezzo alla campagna, in una strada sulla quale possono circolare altri veicoli.
Si potrebbe pensare che la polizza Rc auto non serve nel caso in cui si tenga la macchina nel proprio garage, chiuso da una basculante o da una saracinesca. Per ora, infatti, è così: l’assicurazione non è obbligatoria nel singolo box auto di proprietà (non così se è un garage in cui ci sono altri veicoli). Ma le cose cambieranno presto: l’Unione europea, infatti, ha approvato recentemente una direttiva che dovrà essere recepita in Italia entro la fine del 2023 e che costringe gli automobilisti a fare l’assicurazione sulla responsabilità civile anche quando il veicolo viene tenuto in un’area privata. Di conseguenza, anche quando lo si lascia in garage.
Polizza Rc auto: che cosa copre?
Vediamo ora che cosa copre la polizza Rc auto in caso di incidente. Garantisce il risarcimento dei danni:
- causati a terzi dalla circolazione del veicolo;
- ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita/discesa dal veicolo eseguite con mezzi meccanici;
- a terzi dai trasportati durante la circolazione;
- dal gancio traino o dal rimorchio agganciato al veicolo;
- alla sede stradale;
- a cose portate dai terzi trasportati;
- a terzi durante le operazioni di carico da terra sul veicolo eseguite senza l’ausilio di mezzi o dispositivi meccanici.
Polizza Rc auto: che cosa non copre?
Ci sono, come si diceva all’inizio, delle cose che non rientrano nell’assicurazione obbligatoria e che, pertanto, restano a carico dell’automobilista che ha provocato l’incidente, a meno che non abbia sottoscritto una polizza facoltativa con garanzie opzionali. È il tipico caso della kasko che, in cambio di un premio più elevato, garantisce la copertura di ogni rischio.
La polizza Rc auto non copre i danni:
- del conducente responsabile del sinistro, per i danni a cose e a persone;
- del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio e del locatario del veicolo concesso in leasing, per danni a cose;
- del coniuge non legalmente separato, del convivente, degli ascendenti e discendenti e dei parenti e affini entro il terzo grado, dei soggetti sopra indicati, per danni a cose;
- se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i soggetti sopra indicati, per i danni a cose;
- causati con l’assicurazione scaduta da almeno 16 giorni;
- dolosi, provocati dal conducente volontariamente per ottenere un profitto economico.
Polizza Rc auto: le sanzioni per circolare senza l’assicurazione
Guidare un’auto non assicurata può costare molto caro. L’articolo 193 del Codice della strada prevede per chi non è in regola con la polizza Rc auto una sanzione amministrativa da 866 a 3.464 euro. Il veicolo viene, inoltre, prelevato dalla Polizia e portato in un luogo non aperto alla circolazione.
La sanzione si riduce del 50% nel caso in cui si provveda alla demolizione dell’auto entro 30 giorni dalla data in cui è stata contestata la violazione, previa comunicazione all’organo che ha rilevato la trasgressione dell’intenzione di procedere in tal senso.
In caso di recidiva, cioè se il conducente viene trovato senza la polizza Rc auto per due volte nell’arco di 24 mesi, la sanzione raddoppia. C’è, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi. Il mezzo viene sottoposto a fermo amministrativo per 45 giorni dalla data in cui è stata pagata la sanzione ed è stata attivata una polizza obbligatoria di almeno 180 giorni. L’assicurato potrà ritirare la macchina solo dopo aver pagato le spese di prelievo, trasporto e custodia che sono state sostenute in seguito al sequestro e al fermo amministrativo.
Infortunistica stradale: come fa l’assicurazione o il giudice a capire chi ha torto o ragione in un incidente?
È cosa tutt’altro che facile stabilire chi ha ragione in un sinistro stradale e chi invece ha torto. Tanto è vero che l’articolo 2054 del Codice civile parte da una presunzione di corresponsabilità tra i due conducenti: in buona sostanza, viene applicato il concorso di colpa salvo prova contraria. In cosa deve consistere questa prova? Nella dimostrazione di aver rispettato il Codice della strada e di non aver potuto impedire il sinistro, pur tenendo un comportamento diligente. E qui arriva il punto: ogni conducente è sempre convinto di essere dalla parte della ragione. Di qui il dubbio: chi decide chi ha ragione in un sinistro?
Poniamo un caso abbastanza frequente. Due automobilisti hanno uno scontro. Non trovando un accordo tra loro decidono di non sottoscrivere il Cid. A quel punto, ciascuno dei due va presso la propria assicurazione a raccontare la propria versione. Una versione naturalmente di parte, edulcorata e probabilmente, per certi versi, credibile solo in parte. Ebbene, in questi casi, chi decide chi ha ragione in un sinistro stradale? Per comprenderlo bisogna capire come funzionano le pratiche di infortunistica stradale.
La procedura di indennizzo diretto: come funziona?
Nel momento in cui un sinistro coinvolge due auto assicurate, ciascun conducente presenta la denuncia di sinistro presso la propria compagnia di assicurazione. Le due compagnie recepiranno la ricostruzione dell’incidente fatta dal proprio cliente ed effettueranno le rispettive verifiche. Verifiche che saranno effettuate tramite una serie di operazioni.
Viene innanzitutto acquisito il verbale della polizia o dei carabinieri se questi sono intervenuti sul luogo (il che succede, per lo più, solo in presenza di feriti). Già questo documento è molto importante per comprendere chi ha torto e ragione. Esso valuta una serie di elementi come i segni delle frenate per terra, i punti di contatto tra le auto, il luogo ove si trovavano le auto dopo lo scontro, le testimonianze dei presenti, ecc.
Oltre a ciò, l’assicurazione incarica un proprio perito, un ingegnere specializzato in infortunistica stradale, che fa una ricostruzione del sinistro per valutare la compatibilità dei danni con il racconto fatto dall’assicurato. Il professionista è in grado di verificare, anche alla luce della segnaletica stradale presente sul luogo dell’incidente, se la dinamica dello stesso è tale da confermare le dichiarazioni del danneggiato.
Come avviene il risarcimento del danno da incidente stradale?
Se l’assicurazione dovesse ritenere che il proprio assicurato ha ragione, gli liquida il danno offrendogli un risarcimento, che questi sarà poi libero di accettare a totale ristoro dei danni, rifiutare e fare causa, oppure accettare a titolo di acconto e fare causa per il residuo.
Se invece l’assicurazione dovesse ritenere che il proprio assicurato ha torto, oltre ad alzargli di due classi di merito il bonus/malus, non gli liquiderà alcun risarcimento.
L’assicurazione potrebbe anche ritenere che vi sia una responsabilità concorrente dei due conducenti, assegnando ad essi un concorso di colpa.
La stessa cosa succede con l’altra assicurazione, che riceverà la richiesta di risarcimento del proprio cliente, procedendo alle medesime verifiche.
Se l’assicurazione paga il proprio assicurato si rivale poi sull’assicurazione di controparte, quella del danneggiante. In teoria, nulla esclude – anche se improbabile – che entrambe le assicurazioni ritengano che il proprio cliente abbia ragione, sicché entrambi saranno risarciti.
Chi ha ragione in un incidente: la prima valutazione delle assicurazioni
Dunque, per stabilire chi decide chi ha ragione in un sinistro, in assenza di accordo tra le parti coinvolte, bisogna far riferimento all’accertamento operato dalle due assicurazioni e quindi alle relazioni dei rispettivi periti o, meglio ancora, al verbale di polizia o carabinieri intervenuti sul luogo.
Chi ha ragione in un incidente: la valutazione del giudice
C’è tuttavia la possibilità che uno o entrambi i conducenti rimangano insoddisfatti della decisione adottata dalla propria compagnia. In tal caso, è verosimile che si ricorrerà ad un avvocato il quale avvierà la causa dinanzi al giudice.
Qui interviene la procedura civile che stabilisce la regola dell’onere della prova in capo a chi avvia il giudizio. Il danneggiato dovrà dimostrare:
- di aver rispettato il codice;
- di aver fatto di tutto per evitare il sinistro stradale.
Il giudice, su richiesta delle parti, potrà incaricare un perito, il cosiddetto Ctu (ossia il consulente tecnico d’ufficio) che ripeterà la stessa indagine fatta dai periti delle assicurazioni per ricostruire il sinistro e accertare quale delle parti abbia ragione. Potrà acquisire il verbale delle autorità eventualmente intervenute.
La perizia del Ctu, se anche non costituisce una prova in senso stretto, finisce per determinare la decisione del giudice, il quale difficilmente si discosterà dall’esito della consulenza. Sicché, in tali ipotesi, si può dire che la sentenza viene di fatto decisa dal Ctu. Ed è quindi il Ctu, nominato dal giudice, a decidere chi ha ragione e torto in un sinistro.
Si tenga tuttavia conto che il verbale della polizia o dei carabinieri, in quanto atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso. Significa che è più facile sconfessare l’attendibilità del consulente del giudice che una relazione degli agenti.
Tuttavia, è vero anche che laddove il verbale dei poliziotti o carabinieri si limita a fare una semplice ricostruzione ex post, e quindi un’analisi sulla base di indizi (i segni delle frenate per terra, i punti di contatto tra le auto, ecc.) questa non fa piena prova: non è più il frutto della percezione diretta e immediata dei pubblici ufficiali ma una valutazione soggettiva.
Chi esagera, solo al fine di evidenziare le altrui responsabilità, rischia di perdere il diritto al risarcimento.
Incidente auto: che si rischia se la dinamica non è corretta
Nel momento in cui si fa la denuncia di sinistro alla propria assicurazione bisogna assicurarsi di essere precisi nel narrare l’accaduto. Chi esagera, solo al fine di evidenziare le altrui responsabilità, rischia infatti di perdere il diritto al risarcimento. Questo per una semplice ragione che spiegheremo nel seguente articolo. Ecco allora, in caso di incidente stradale, che si rischia se la dinamica non è corretta. Le osservazioni sono frutto di precise indicazioni uscite fuori dalle aule di tribunale e, soprattutto, della Cassazione. È stata proprio la Suprema Corte, di recente, a indicare quali conseguenze può portare un accertamento dei danni non compatibile con il racconto presentato dall’assicurato. Ma procediamo con ordine.
La narrazione dei fatti nel Cid
Quando si fa un incidente stradale, i conducenti provano di solito a mettersi d’accordo. Se raggiungono un’intesa che individui il soggetto responsabile, compilano e firmano un unico Cid, che li vincola definitivamente. Il conducente non può infatti ritrattare la versione narrata sul modulo di constatazione amichevole.
C’è però da dire che il Cid vincola i due automobilisti ma non le rispettive assicurazioni, che potrebbero discostarsene se ritengono che la versione descritta nel modulo è inverosimile o incompatibile con i danni alle auto. Anche lo stesso giudice, nel caso in cui venga adito, può ritenere il Cid non attendibile.
Potrebbe però succedere che i conducenti non si mettano d’accordo e che il Cid non venga compilato o che ciascun conducente compili un autonomo Cid e lo presenti alla propria assicurazione al fine di presentare la denuncia di sinistro.
Il risarcimento del danno e le perizie
Una volta ricevuta la denuncia di sinistro, le assicurazioni procedono ad effettuare le verifiche per accertare se le narrazioni dei conducenti sono verosimili.
Tale accertamento viene effettuato attraverso l’acquisizione del verbale della polizia o dei carabinieri eventualmente intervenuti sul luogo. Questi avranno effettuato dei rilievi, indicando la posizione dei veicoli dopo lo scontro, i punti di contatto tra i due mezzi, la presenza di frenate sulla strada, la segnaletica, le narrazioni dei testimoni.
Gli agenti della polizia o i carabinieri formulano quindi una propria ricostruzione del sinistro individuando il soggetto presumibilmente responsabile. Di qui l’assicurazione si fa già un’idea completa e stabilisce se la narrazione del proprio assicurato è veritiera o meno. Ma è anche probabile che non sia stato redatto alcun verbale perché le autorità – in assenza di feriti – non sono intervenute. Sicché in questi casi, l’assicurazione delega un proprio perito fiduciario per eseguire una verifica sulle auto e accertare se i danni riportati del veicolo sono compatibili con i fatti narrati nella denuncia di sinistro.
Che si rischia se la dinamica non è corretta?
A quel punto, se il perito dell’assicurazione dovesse ritenere che i punti di contatto tra le auto, in relazione alla conformazione della strada e al luogo del sinistro, escludono la veridicità delle affermazioni dell’assicurato, gli negano il risarcimento. Non una sola parte, ma l’intero risarcimento. Quindi, non c’è anche possibilità di ottenere il concorso di colpa. Questo perché appare evidente, in casi del genere, che vi sia stata una dichiarazione non veritiera.
Non solo. Se l’assicurazione ritiene che vi sia stata non solo una falsa rappresentazione dei fatti ma anche una dolosa premeditazione dell’incidente al solo fine di frodare l’assicurazione (con l’accordo eventuale della controparte) procede a sporgere denuncia contro l’assicurato per tentata truffa ai danni dell’assicurazione.
A chi va addebitata la responsabilità del sinistro quando sono coinvolti più veicoli. Quale compagnia assicurativa pagherà?
Guida alla responsabilità nei tamponamenti a catena
Il tamponamento è un tipo di sinistro stradale che si realizza quando un veicolo con la sua parte anteriore urta la parte posteriore di un altro veicolo che lo precede in strada.
In questi casi, la responsabilità viene normalmente addebitata in capo al veicolo che ha dato luogo al tamponamento, poiché l'art. 141 del Codice della Strada afferma che "è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione".
Pertanto, si presume che la colpa sia di chi tampona, a causa dell'inosservanza delle prescritte distanze di sicurezza che avrebbero consentito un adeguato spazio di frenatura e manovra; ciò a meno che il tamponatore non dimostri che il sinistro si è verificato per causa a lui non imputabile (ad es. a causa di un comportamento abnorme della vettura tamponata).
La responsabilità nel tamponamento multiplo "a catena"
Ipotesi molto frequente e maggiormente problematica per quanto riguarda l'individuazione del "colpevole" è quella dei cc.dd. tamponamenti a catena, ovverosia quelli che coinvolgono diverse autovetture l'una dietro l'altra.
In simili ipotesi, per individuare il responsabile, è necessario effettuare una distinzione tra il sinistro avvenuto tra veicoli fermi in colonna e quello avvenuto tra veicoli in movimento.
Tamponamento a catena tra veicoli fermi
Nell'ipotesi di colonna di veicoli ferma (ad esempio perché in coda dinanzi a un semaforo rosso, bloccati nel traffico, ecc.) la giurisprudenza ha ritenuto che la responsabilità vada addebitata al conducente dell'ultimo veicolo, ossia a colui che, con la sua condotta, genera la prima collisione dalla quale promanano i successivi tamponamenti.
Pertanto, in caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna (cfr. Cass., n. 8646/2003; Cass., n. 18234/2008).
Le richieste risarcitorie andranno, pertanto, rivolte al veicolo che ha cagionato il primo tamponamento.
Tamponamento a catena tra veicoli in movimento
Diverso è il caso in cui il tamponamento a catena coinvolga autoveicoli in movimento.
In simile ipotesi, per giurisprudenza costante (si veda, da ultimo, Cass. 27 aprile 2015 n. 8481) occorre fare riferimento all'art. 2054 c.c., comma 2 il quale sancisce che "nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli".
Di conseguenza, opera la presunzione iuris tantum di colpa in forza della quale devono ritenersi responsabili del sinistro, in eguale misura, entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), a causa dell'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante (Cass., n. 4021/2013).
In pratica, la presunzione fa scattare in capo ad ogni conducente la responsabilità nei confronti del veicolo che gli sta davanti, per i danni che questa abbia subito nella sua parte posteriore.
Prova liberatoria
In caso di tamponamenti a catena di veicoli in movimento, il rinvio all'articolo 2054 c.c. lascia salva la possibilità di fornire adeguata prova liberatoria e di essere così tenuto indenne all'addebito di responsabilità.
Tale prova avrà come oggetto l'aver fatto tutto il possibile, una volta tamponati, per evitare di tamponare il veicolo davanti, rispetto al quale erano comunque rispettate le distanze di sicurezza.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui si riesca a provare che l'urto con il veicolo anteriore non sia derivato dall'eccessiva vicinanza con lo stesso ma solo ed esclusivamente dall'eccessiva velocità del veicolo proveniente da tergo.
Resta da dire che, come è evidente, il primo veicolo della colonna (il quale viene tamponato, ma non tampona nessun altro) non avrà mai alcuna responsabilità.
Tamponamento a catena e indennizzo diretto
L'ipotesi del tamponamento a catena, vedendo il coinvolgimento di più veicoli, rientra tra quelle che esulano dal campo di applicazione del sistema del cd. indennizzo diretto.
Di conseguenza, la domanda risarcitoria non andrà mai inoltrata alla propria compagnia di assicurazione.
A seconda dei casi, occorrerà rivolgersi o al veicolo direttamente tamponante (in ipotesi di veicoli in movimento) o all'ultimo veicolo, che ha dato origine all'incidente complessivo (in ipotesi di veicoli incolonnati in sosta).
Il trasportato su uno dei veicoli coinvolti, tuttavia, dovrà sempre richiedere i danni alla compagnia che assicura il mezzo sul quale si trovava al momento dello scontro.